Cassazione Penale, Sentenza n. 18805/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Palmieri ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, pur avendo dichiarato estinto il reato per sopravvenuta prescrizione (incendio aggravato), aveva confermato le statuizioni civili a suo carico. Il ricorso per cassazione denunciava la violazione degli artt. 578 e 129, comma 2, cod. proc. pen., alla luce degli indirizzi delle Sezioni Unite (Tettamanti e Calpitano) e della giurisprudenza costituzionale, censurando altresì la sinteticità della motivazione d'appello e la mancata risposta puntuale alle censure difensive relative: i) all'impossibilità materiale di svolgere il ruolo di palo; ii) all'identificazione del piromane e alle risultanze delle consulenze antropometriche; iii) alla consapevolezza e prevalente rischio derivante dalla presenza di videocamere; iv) all'assenza di movente plausibile. Chiedeva l'assoluzione nel merito o, comunque, l'annullamento della conferma delle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione sulla redazione contestuale della motivazione e corretta la valutazione d'appello, che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione ma aveva esaminato il compendio probatorio ai fini civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., adottando il criterio della probabilità prevalente. La Suprema Corte ha osservato che, pur condividendo che il richiamo all'idea di "evidenza della prova" fosse inesatto rispetto al corretto parametro giuridico, l'errore è ininfluente poiché la Corte territoriale ha comunque valutato le censure difensive e ha applicato, in sostanza, sia il parametro del dubbio ragionevole ai fini dell'esame dell'assoluzione sia, per la valutazione civile, il criterio del "più probabile che non" come interpretato dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente condannato alle spese processuali e all'ulteriore rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili Galante Domenico, Galella Rosa e Ficarra Nicolò, liquidate in euro 3.600,00 per ciascuna parte oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 578 cod. proc. pen.
Stabilisce che, quando il reato è estinto in corso di appello e è presente la parte civile, il giudice deve decidere sulle questioni civili dopo aver valutato il compendio probatorio secondo parametri idonei all'accertamento della responsabilità civile; la valutazione non richiede l'alto grado di probabilità logica proprio dell'accertamento penale ma il criterio della probabilità prevalente.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Regola la prevalenza del proscioglimento nel merito sulla dichiarazione di non punibilità; tuttavia la giurisprudenza ha precisato i limiti di tale prevalenza quando in appello sopravvenga una causa estintiva e sia presente la parte civile, richiedendo una valutazione approfondita del compendio probatorio ai fini civili.
art. 2043 cod. civ.
Fondamento dell'azione civile per il risarcimento del danno ingiusto; il giudice penale chiamato a decidere sulle statuizioni civili valuta se la condotta sia idonea a provocare il danno secondo la regola della probabilità prevalente.
Sentenza Corte costituzionale n. 182/2021
Ha stabilito che, dichiarata la prescrizione, il giudice penale decide sulle questioni civili applicando il criterio della probabilità prevalente e che l'accertamento civile resta autonomo ma si svolge nel rispetto delle regole del processo penale.
Sez. U, Tettamanti, n. 35490/2009
Ha disposto che, in presenza della parte civile, il giudice di appello chiamato a decidere sulle statuizioni civili dopo sopravvenuta causa estintiva deve valutare il compendio probatorio; in taluni casi un'accertamento approfondito a fini civilistici può condurre ad una assoluzione ampia che incida anche sulla decisione penale.
Sez. U, Calpitano, n. 36208/2024
Ha confermato che, se il reato si estingue per prescrizione in appello, il giudice non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva ma è comunque tenuto a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, se sussistano i presupposti per l'assoluzione nel merito; tuttavia ha chiarito i limiti dell'accertamento penale incidentale nel contesto dell'art. 578.
Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez. 2 n. 11808/2022 Restaino)
Richiamata in motivazione per precisare i criteri di valutazione probatoria dell'illecito civile e per il richiamo al criterio della probabilità prevalente nell'accertamento a fini civilistici.
Massime di principio
- Se in appello il reato è dichiarato estinto per prescrizione ma è presente la parte civile, il giudice deve comunque esaminare il compendio probatorio ai fini civili e decisioni sul risarcimento secondo il criterio della probabilità prevalente.
- La presenza della prescrizione non esclude l'obbligo per il giudice d'appello di valutare se sussistano gli estremi per un'assoluzione nel merito; ciò vale specialmente quando le Sezioni Unite e la giurisprudenza hanno posto l'obbligo di cognizione piena in presenza della parte civile.
- L'accertamento civilistico non richiede il grado di certezza penale (oltre ogni ragionevole dubbio) ma è sufficiente la prova che renda la responsabilità più probabile che la sua inesistenza; perciò anche prove indiziari possono reggere una domanda risarcitoria.
- Il giudice d'appello deve dare risposta specifica e motivata alle censure dell'imputato volte all'assoluzione (insufficienza, contraddittorietà, insufficienza di prove, vizio di identificazione); la mancata o generica replica può essere censurata in cassazione.
- Espressioni formali errate nella motivazione (es. richiamo improprio all'"evidenza della prova") non comportano automaticamente annullamento se risulta che il giudice ha applicato i criteri sostanziali corretti e ha adeguatamente valutato le censure.
- Nel valutare elementi come riprese video, consulenze antropometriche o la possibile funzione di "palo", il giudice può ritenere decisivo il quadro complessivo: lacune tecniche di una telecamera possono essere compensate da altri elementi probatori.
- Il movente e gli elementi di collegamento tra i soggetti coinvolti, anche se indiziari (contatti telefonici, commenti sui social, comportamenti attigui all'evento), possono contribuire a formare una valutazione civilistica favorevole alla parte civile se rendono più probabile la responsabilità dell'imputato.
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