Sentenza n. 5539/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 49855 del 09.12.2024, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania per le classi di concorso A031, A034, A050, A051 e A060
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 9 dicembre 2024 con cui era stata respinta l'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito in Romania per l'accesso a classi di concorso scolastiche. In corso di giudizio il Ministero, dopo l'accoglimento della domanda cautelare, ha adottato autonomamente un nuovo decreto all'esito del riesame: ha riconosciuto il titolo per la classe di concorso A-50, subordinatamente al superamento di misure compensative, e ha nuovamente respinto l'istanza quanto alle ulteriori classi di concorso, con rinnovata motivazione. Il ricorrente non ha formulato, per quanto emerge dal testo, specifiche censure contro il nuovo decreto nel presente giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. L'adozione del nuovo decreto ministeriale, sostitutivo dell'atto originariamente impugnato, ha reso inutile la prosecuzione del giudizio sul diniego iniziale e ha fatto venir meno l'interesse alla decisione di merito. La decisione è stata assunta dopo l'avviso alle parti della possibile improcedibilità ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe; il testo non esplicita una specifica applicazione della disposizione nella motivazione.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla sostituzione dell'atto impugnato con un nuovo provvedimento adottato in sede di riesame.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio per improcedibilità; tale avviso è stato dato e annotato nel verbale d'udienza.
Massime di principio
- L'adozione, in corso di giudizio, di un nuovo provvedimento che sostituisce quello impugnato e definisce autonomamente il riesame della medesima istanza determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originario, con conseguente improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
- Quando il nuovo provvedimento adottato in sede di riesame contiene una nuova valutazione, favorevole o sfavorevole, esso costituisce un atto autonomo rispetto a quello originariamente impugnato e le eventuali contestazioni contro il suo contenuto devono essere rivolte contro il nuovo atto, secondo le modalità processuali applicabili.
- Prima di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse rilevata d'ufficio, il giudice deve avvisare le parti della possibile definizione in rito ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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