Sentenza n. 10512/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione del provvedimento di diniego di visto per motivi di studio prot. 20250037767, rilasciato dal Consolato Generale d'Italia a Istanbul in data 22 gennaio 2026 e notificato personalmente in data 3 febbraio 2026 e per la condanna del Consolato Generale d'Italia a Istanbul al rilascio del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d’ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, ammessa a un corso universitario di sei anni in Medicina e Chirurgia presso un’università italiana, impugnava il diniego del visto motivato dall’insufficienza delle risorse finanziarie per sostenere le tasse universitarie, l’alloggio e il soggiorno in Italia. Deduceva la violazione dell’art. 39 del d.lgs. 286/1998, dell’art. 44-bis del d.P.R. 394/1999, dell’art. 4, comma 2, del decreto interministeriale n. 850/2011 e della circolare MUR del 15 aprile 2025, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e omessa valutazione dell’affidabilità del terzo garante. Sosteneva di avere documentato redditi familiari, risparmi superiori a 120.000 euro e una sponsorizzazione mensile di 1.000 euro, contestando la lettura parziale della documentazione da parte del Consolato. Censurava inoltre l’omessa considerazione di proprietà immobiliari, fondo pensionistico, conto in oro e saldo del conto paterno superiore a 67.000 euro, nonché la mancata valutazione dell’affidabilità della società commerciale turca che aveva offerto la garanzia economica. Deduceva, infine, che l’amministrazione avrebbe dovuto richiedere integrazioni documentali e svolgere ulteriori approfondimenti istruttori, anche mediante colloquio con la richiedente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego ai fini del riesame. Ha premesso che la materia dei visti di ingresso per studio è caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di macroscopiche abnormità logiche, e che l’interesse primario tutelato è quello dello Stato alla prevenzione del rischio migratorio. Tuttavia, il fattore ostativo deve fondarsi su elementi obiettivi indicativi di una ragionevole possibilità di abuso del titolo, non su una ricostruzione meramente ipotetica delle intenzioni del richiedente. Nel caso concreto, il Consolato aveva esaminato solo alcuni elementi sfavorevoli, omettendo di valutare una pluralità di dati attestanti redditi, disponibilità finanziarie e patrimoni idonei a sostenere il soggiorno e gli studi. Gli ostacoli formali relativi ad alcuni documenti avrebbero potuto essere superati mediante richiesta di integrazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990. La disponibilità di oltre 67.000 euro sul conto paterno risultava, quantomeno per il primo anno, potenzialmente sufficiente a coprire tasse e alloggio, considerando che il visto per studio è rilasciato per un anno e che i rinnovi spettano successivamente alla Questura. Il Consolato aveva inoltre omesso di verificare l’affidabilità della società commerciale straniera sponsor. La circolare MUR non escludeva in via generale le società commerciali straniere dal novero degli enti la cui affidabilità deve essere valutata. Il giudice ha quindi ritenuto illegittima l’istruttoria lacunosa e parziale, ma ha escluso di poter ordinare direttamente il rilascio del visto, permanendo un’elevata discrezionalità amministrativa non ancora esercitata. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 500 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39 d.lgs. 286/1998
Richiamato dalla ricorrente quale parametro normativo per il rilascio del visto per motivi di studio; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 44-bis d.P.R. 394/1999
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della disciplina dei visti per studio; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 4, comma 2, decreto interministeriale n. 850/2011
Richiamato quale parametro normativo dedotto nel ricorso; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Consente all’amministrazione di richiedere la rettifica o il completamento di dichiarazioni e istanze e di esperire gli accertamenti necessari; il TAR lo utilizza per affermare che gli ostacoli formali relativi alla documentazione avrebbero potuto essere superati mediante un’integrazione documentale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Ha costituito la base per ordinare al Ministero il deposito di una dettagliata relazione sui fatti di causa.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per ottenere la condanna al rilascio del provvedimento richiesto; la domanda è stata esclusa perché residuava discrezionalità amministrativa non ancora esercitata.
art. 56 c.p.a.
Richiamato in relazione alla domanda cautelare monocratica, poi respinta con decreto.
art. 55, comma 5, c.p.a.
Richiamato per il deposito della memoria della ricorrente nell’ambito dell’incidente cautelare.
circolare MUR del 15 aprile 2025
accertare le garanzie finanziarie fornite dal richiedente, dai loro genitori o dai residenti in Italia e da istituzioni o enti italiani o stranieri, comprese università affidabili, enti locali o istituzioni straniere
Impone alle rappresentanze diplomatico-consolari di valutare l’affidabilità delle garanzie finanziarie offerte anche da enti stranieri; non esclude a priori le società commerciali straniere, la cui affidabilità deve essere verificata caso per caso nei limiti dei poteri istruttori disponibili.
Tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2000
Richiamata dalla ricorrente quale parametro della disponibilità economica minima necessaria; il testo la considera nel quadro della documentazione economica prodotta, senza ulteriore interpretazione specifica.
Massime di principio
- In materia di visti d’ingresso per motivi di studio, l’ampia discrezionalità dell’autorità diplomatico-consolare è sindacabile quando il diniego si fonda su una valutazione manifestamente illogica, parziale o priva di adeguata istruttoria.
- Il diniego di visto per studio deve fondarsi su elementi obiettivi indicativi di una ragionevole possibilità di abuso del titolo d’ingresso; non è sufficiente una ricostruzione meramente ipotetica o soggettiva delle intenzioni del richiedente.
- Nel valutare la disponibilità dei mezzi economici, l’autorità consolare deve considerare complessivamente la documentazione relativa a redditi, liquidità, beni e garanzie offerte, senza selezionare esclusivamente gli elementi sfavorevoli e omettere quelli potenzialmente decisivi.
- Quando la documentazione economica presenti carenze formali o necessiti di chiarimenti, l’amministrazione deve valutare l’opportunità di richiedere integrazioni documentali utilizzando i poteri istruttori previsti dall’art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990.
- Le società commerciali straniere che offrono garanzie economiche per il soggiorno e gli studi di un richiedente non sono escluse a priori dalla valutazione consolare: la loro affidabilità deve essere esaminata concretamente, nei limiti dei poteri istruttori effettivamente disponibili.
- Quando il diniego di visto è annullato per istruttoria carente ma residuano valutazioni discrezionali non ancora esercitate, il giudice può disporre il riesame dell’istanza, ma non può ordinare direttamente il rilascio del visto.
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