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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40311/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 07/06/2022 che aveva confermato la condanna per appropriazione indebita pronunciata dal Tribunale il 03/10/2020. La ricorrente deduce: (1) vizio di motivazione e questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. sulla presunta incompatibilità del giudice che, prima della sentenza, aveva emesso il provvedimento di sequestro conservativo; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità, contestando la valutazione delle prove; (3) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'applicazione dell'art. 165 cod. pen., sostenendo l'incompatibilità tra la sospensione condizionale subordinata al risarcimento e l'esistenza di un sequestro conservativo già emesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproponessero doglianze già dedotte e correttamente respinte in sede di appello. Quanto all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale n. 66/1997 e ordinanza n. 29/1999) e la prevalente interpretazione della Corte di cassazione, secondo le quali le misure cautelari reali non richiedono il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" e non comportano incompatibilità con la funzione giudicante successiva. Sul punto probatorio la Corte ha confermato che la rivalutazione delle risultanze fattuali è rimessa al giudice di merito e non integra di per sé vizio di legittimità. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 165 c.p., chiarendo che non sussiste incompatibilità tra il sequestro conservativo e la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento perché perseguono finalità diverse. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile (euro 2.316,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • articolo 34 codice di procedura penale

    Le misure cautelari reali non richiedono la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza"; la pronuncia di sequestro conservativo prima della sentenza non determina di per sé l'incompatibilità del giudice che poi giudica.

  • articolo 165 codice penale

    L'art. 165 attribuisce al giudice la facoltà di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento; tale possibilità non è incompatibile con l'esistenza di un sequestro conservativo, poiché perseguono finalità diverse.

  • art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto (rilevante solo in ordine alla modalità di trattazione della causa).

  • Corte costituzionale, sentenza n. 66 del 1997 (e riferimenti giurisprudenziali correlate: sent. n.48/1994; ord. n.203/1998; ord. n.29/1999)

    Conferma che l'adozione di misure cautelari reali non esige la valutazione prognostica della responsabilità tipica delle misure personali e che, quindi, non comporta la violazione delle garanzie del giusto processo qualora lo stesso giudice abbia adottato tali misure prima di giudicare.

Massime di principio

  • La nomina a giudice di chi ha disposto in precedenza misure cautelari reali come il sequestro conservativo non implica automaticamente incompatibilità: le misure reali non richiedono il requisito dei "gravi indizi" e non condizionano di per sé il giudizio di merito.
  • La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione del fatto e della prova operata dal giudice di merito; i ricorsi che chiedono una diversa lettura delle stesse risultanze processuali sono generalmente inammissibili o infondati.
  • La sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento del risarcimento (art. 165 c.p.) è compatibile con l'esistenza di un sequestro conservativo perché gli istituti perseguono finalità differenti (tutela probatoria/protezione della disponibilità del bene vs. garanzia per il risarcimento).
  • Riproporre in cassazione ragioni già decise in appello espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità; è essenziale formulare nuovi e specifici profili di illegittimità di diritto.
  • Ricorrenti che sollevano questioni esclusivamente probatorie o chiedono una diversa valutazione delle prove rischiano di non ottenere accoglimento; è preferibile concentrarsi su violazioni di legge o vizi motivazionali certi e circostanziati.
  • In caso di rigetto del ricorso, è frequente l'affermazione della condanna alle spese processuali e, se il ricorso è ritenuto infondato, a sanzioni come versamenti alla cassa delle ammende.

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