Cassazione Penale, Sentenza n. 40311/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 07/06/2022 che aveva confermato la condanna per appropriazione indebita pronunciata dal Tribunale il 03/10/2020. La ricorrente deduce: (1) vizio di motivazione e questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. sulla presunta incompatibilità del giudice che, prima della sentenza, aveva emesso il provvedimento di sequestro conservativo; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità, contestando la valutazione delle prove; (3) violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all'applicazione dell'art. 165 cod. pen., sostenendo l'incompatibilità tra la sospensione condizionale subordinata al risarcimento e l'esistenza di un sequestro conservativo già emesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi riproponessero doglianze già dedotte e correttamente respinte in sede di appello. Quanto all'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale n. 66/1997 e ordinanza n. 29/1999) e la prevalente interpretazione della Corte di cassazione, secondo le quali le misure cautelari reali non richiedono il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" e non comportano incompatibilità con la funzione giudicante successiva. Sul punto probatorio la Corte ha confermato che la rivalutazione delle risultanze fattuali è rimessa al giudice di merito e non integra di per sé vizio di legittimità. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 165 c.p., chiarendo che non sussiste incompatibilità tra il sequestro conservativo e la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento perché perseguono finalità diverse. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile (euro 2.316,00 oltre accessori).
Norme richiamate
articolo 34 codice di procedura penale
Le misure cautelari reali non richiedono la sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza"; la pronuncia di sequestro conservativo prima della sentenza non determina di per sé l'incompatibilità del giudice che poi giudica.
articolo 165 codice penale
L'art. 165 attribuisce al giudice la facoltà di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento; tale possibilità non è incompatibile con l'esistenza di un sequestro conservativo, poiché perseguono finalità diverse.
art. 23 comma 8 D.L. 137/2020
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto (rilevante solo in ordine alla modalità di trattazione della causa).
Corte costituzionale, sentenza n. 66 del 1997 (e riferimenti giurisprudenziali correlate: sent. n.48/1994; ord. n.203/1998; ord. n.29/1999)
Conferma che l'adozione di misure cautelari reali non esige la valutazione prognostica della responsabilità tipica delle misure personali e che, quindi, non comporta la violazione delle garanzie del giusto processo qualora lo stesso giudice abbia adottato tali misure prima di giudicare.
Massime di principio
- La nomina a giudice di chi ha disposto in precedenza misure cautelari reali come il sequestro conservativo non implica automaticamente incompatibilità: le misure reali non richiedono il requisito dei "gravi indizi" e non condizionano di per sé il giudizio di merito.
- La Corte di Cassazione non riesamina la valutazione del fatto e della prova operata dal giudice di merito; i ricorsi che chiedono una diversa lettura delle stesse risultanze processuali sono generalmente inammissibili o infondati.
- La sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento del risarcimento (art. 165 c.p.) è compatibile con l'esistenza di un sequestro conservativo perché gli istituti perseguono finalità differenti (tutela probatoria/protezione della disponibilità del bene vs. garanzia per il risarcimento).
- Riproporre in cassazione ragioni già decise in appello espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità; è essenziale formulare nuovi e specifici profili di illegittimità di diritto.
- Ricorrenti che sollevano questioni esclusivamente probatorie o chiedono una diversa valutazione delle prove rischiano di non ottenere accoglimento; è preferibile concentrarsi su violazioni di legge o vizi motivazionali certi e circostanziati.
- In caso di rigetto del ricorso, è frequente l'affermazione della condanna alle spese processuali e, se il ricorso è ritenuto infondato, a sanzioni come versamenti alla cassa delle ammende.
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