Sentenza n. 8369/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento della determina dirigenziale del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri - prot.-OMISSIS- del 22 settembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del trasferimento richiesto ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 per assistere la madre disabile
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del trasferimento presso un reparto della provincia di Palermo, dove risiede la madre vedova, invalida al 100% e affetta da gravissime patologie. L’istanza manifestava disponibilità per qualunque reparto della provincia. L’Amministrazione aveva motivato il diniego richiamando il deficit di organico della sede di provenienza, la non corrispondenza delle sedi indicate alle sedi più vicine previste dal Testo Unico, la possibilità di assistenza da parte di un’altra figlia e di altri parenti residenti in loco e la fruizione, da parte della ricorrente, dei permessi ex art. 33, comma 3, l. 104/1992. La ricorrente ha contestato l’insufficienza e l’inattualità della motivazione, rilevando che non era stata esclusa l’effettiva disponibilità di posti presso due sedi viciniori e che il dato relativo alla sede di provenienza non considerava il suo trasferimento, già intervenuto dal 1° agosto 2025 presso altro reparto di Roma. Ha inoltre dedotto che la presenza di altri familiari non escludeva il diritto al trasferimento, in assenza di una verifica concreta della loro effettiva possibilità di prestare assistenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha affermato che la clausola "ove possibile" dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 consente il diniego soltanto in presenza di un’oggettiva impossibilità derivante da comprovate esigenze organizzative o di servizio. Tali esigenze non possono essere fondate su generiche carenze di organico, ma richiedono l’indicazione puntuale di elementi concreti e attuali. Nel caso esaminato, l’Amministrazione si era limitata a evidenziare una maggiore carenza presso la sede di provenienza senza contestare la disponibilità di posizioni organiche nelle sedi di Mussomeli e Termini Imerese; inoltre, aveva utilizzato dati riferiti al precedente reparto di appartenenza, benché la ricorrente fosse già stata trasferita ad altro reparto. Il TAR ha altresì escluso che la mera esistenza di altri familiari astrattamente obbligati all’assistenza potesse giustificare il diniego, poiché la normativa non richiede più l’esclusività dell’assistenza e occorre verificare in concreto la possibilità dei congiunti di prestarla. Nel caso concreto, le gravissime condizioni della madre richiedevano un supporto stabile della ricorrente e gli altri parenti risultavano impediti da distanza geografica o gravi ragioni personali. L’esigenza assistenziale è stata quindi ritenuta prevalente rispetto a ragioni organizzative generiche. È stato confermato l’ordine cautelare di assegnazione temporanea presso un reparto della provincia di Palermo, cui l’Amministrazione aveva già ottemperato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
La clausola si riferisce all’oggettiva impossibilità di concedere il trasferimento per comprovate esigenze organizzative o di servizio; non legittima il diniego fondato su generiche carenze di organico.
art. 33, comma 3, l. 104/1992
L’attuale formulazione non richiede l’esclusività dell’assistenza; la presenza di altri familiari non esclude automaticamente il beneficio, dovendosi verificare concretamente la loro capacità di prestare assistenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, a fondamento dell’oscuramento disposto dalla sentenza.
Massime di principio
- Ai fini del trasferimento del dipendente pubblico che assiste un familiare con disabilità grave ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, la clausola "ove possibile" consente il diniego solo quando l’Amministrazione dimostri un’oggettiva impossibilità derivante da esigenze organizzative o di servizio concrete, specifiche e attuali.
- Il diniego del trasferimento assistenziale non può essere giustificato dal mero richiamo a generiche carenze di organico: l’Amministrazione deve indicare le concrete ragioni per cui l’assegnazione comprometterebbe effettivamente l’efficienza della sede e deve riferire la valutazione alla situazione organizzativa esistente al momento della decisione.
- La comparazione tra la situazione della sede di provenienza e quella delle sedi di possibile destinazione deve essere attuale e pertinente; dati relativi a una precedente sede di servizio del dipendente non possono fondare il diniego quando il dipendente sia stato nel frattempo trasferito altrove.
- La presenza di altri familiari astrattamente tenuti o disponibili all’assistenza non esclude di per sé il trasferimento previsto dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992; l’Amministrazione deve verificare in concreto la loro effettiva possibilità di prestare un’assistenza adeguata, considerando gli impedimenti documentati e la gravità delle condizioni del familiare.
- Nel bilanciamento tra esigenze assistenziali e organizzative, l’interesse all’assistenza di un familiare con gravissime patologie prevale su ragioni organizzative generiche e non adeguatamente dimostrate.
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