Sentenza del 29/07/2024 n. 648 - Corte di Giustizia UE
Articolo 63 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Assoggettamento ad imposta dei dividendi ricevuti da fondi pensione di diritto pubblico - Differenza di trattamento tra i fondi pensione di diritto pubblico residenti e i fondi pensione di diritto pubblico non residenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano la ritenuta alla fonte applicata in Svezia sui dividendi distribuiti da società svedesi a fondi pensione pubblici non residenti (finlandesi), mentre i dividendidestinati a fondi pensione pubblici residenti in Svezia erano esenti. Sostenevano che tale differenza di trattamento violava la libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE). Gli organi nazionali avevano ritenuto che esistessero differenze organizzative e funzionali tali da escludere la comparabilità e giustificassero l'esenzione interna.
La decisione
La Corte di Giustizia ha stabilito che la normativa svedese che assoggetta a ritenuta i dividendi pagati a istituti pensionistici pubblici non residenti, mentre esenta i fondi pensione pubblici residenti, costituisce una restrizione vietata dall'art. 63 TFUE. La Corte ha ritenuto le situazioni oggettivamente comparabili (l'obiettivo dell'esenzione è evitare un flusso circolare di risorse pubbliche e tale obiettivo può essere realizzato anche estendendo l'esenzione ai fondi pubblici non residenti). Le giustificazioni addotte (salvaguardia della politica sociale, principio di territorialità, ripartizione equilibrata del potere impositivo) non sono state ritenute sufficienti: oneri amministrativi o di bilancio non giustificano la restrizione e uno Stato che sceglie di esentare i propri fondi non può poi assoggettare quelli non residenti invocando la ripartizione dei poteri impositivi. Ne consegue l'illegittimità della discriminazione e l'incompatibilità della norma nazionale con il diritto dell'Unione.
Norme richiamate
Articolo 63 TFUE
Vieta le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri; include misure idonee a dissuadere investimenti transfrontalieri e si applica anche al settore pubblico.
Articolo 65 TFUE
Consente agli Stati membri di operare distinzioni basate sul luogo di residenza, ma tali deroghe vanno interpretate restrittivamente e non devono costituire discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate (richiede comparabilità oggettiva o giustificazioni imperative d'interesse generale).
Kupongskattelagen (1970:624) - legge svedese sull'imposta sui dividendi
art. 1, art. 4, art. 5, art. 27 menzionati nella decisione
Prevede la ritenuta alla fonte sui dividendi (aliquota ordinaria 30%) e l'assoggettamento delle persone giuridiche straniere salvo eccezioni; disciplina i rimborsi in caso di accordi contro le doppie imposizioni.
Inkomstskattelagen (1999:1229) - legge svedese sull'imposta sul reddito
cap.6 art.3-9; cap.7 art.2
Stabilisce il trattamento fiscale degli enti pubblici e delle persone giuridiche straniere; contempla un'esenzione per lo Stato e tratta gli Stati esteri come società straniere ai fini dell'imposizione.
Convenzione fiscale tra i paesi nordici (1996), art. 10(3) e art.25
Disciplina l'imposizione dei dividendi tra paesi nordici (possibilità di imposizione nello Stato della società distributrice con limiti percentuali) e i metodi per evitare la doppia imposizione; rilevante per l'accesso a rimborsi o detrazioni.
Modello di convenzione fiscale OCSE, art.24 e commenti
punti 10 e 12 dei commenti richiamati
I commenti ammettono che uno Stato non è tenuto ad estendere vantaggi fiscali concessi ai propri enti pubblici a enti pubblici esteri; tuttavia, tali commenti non possono essere usati per derogare agli obblighi derivanti dal Trattato UE.
Massime di principio
- Una normativa nazionale che esenti fondi pensione pubblici residenti ma assoggetti gli analoghi fondi pubblici non residenti alla ritenuta sui dividendi è, di massima, una restrizione alla libera circolazione dei capitali secondo l'art. 63 TFUE.
- Per valutare la compatibilità occorre: (1) verificare l'esistenza di una differenza di trattamento; (2) esaminare se le situazioni sono oggettivamente comparabili sulla base degli obiettivi e dei criteri rilevanti della normativa nazionale; (3) se comparabili, valutare se esiste una giustificazione di interesse generale e se la misura è idonea e proporzionata.
- Le differenze organizzative o formali (diverse forme giuridiche, compiti amministrativi diversi) non escludono la comparabilità se non sono pertinenti rispetto all'obiettivo fiscale perseguito dalla norma.
- Giustificazioni quali oneri amministrativi, perdita di entrate o mera tutela della territorialità fiscale sono generalmente insufficienti a giustificare una discriminazione; la giustificazione deve essere un motivo imperativo d'interesse generale, effettivamente idoneo e proporzionato.
- Il fatto che uno Stato conceda vantaggi fiscali ai propri enti pubblici non esime dal rispetto delle libertà del Trattato: i commenti OCSE non possono prevalere sul diritto dell'Unione.
- Prassi operativa: se si gestisce o si rappresenta un fondo pensione pubblico non residente colpito da ritenute, va esaminato se il fondo sia oggettivamente comparabile ai fondi residenti e, in caso affermativo, può essere legittimo chiedere estensione dell'esenzione o rimborso; i tribunali nazionali devono valutare specificamente idoneità e proporzionalità delle eventuali misure giustificative.
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