Sentenza n. 7357/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. II, n. 172/2025, che aveva respinto i ricorsi contro i dinieghi di due domande di condono edilizio, l’ordinanza comunale di demolizione e il provvedimento del Genio Civile regionale di sospensione dei lavori e prescrizioni conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (comune e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto le contestazioni relative ai dinieghi del 7 settembre 2023 delle domande di condono presentate rispettivamente ai sensi della l. 724/1994 e della l. 326/2003 per porzioni di un opificio destinato alla panificazione, nonché l’ordinanza di demolizione del 30 novembre 2023 e il provvedimento del Genio Civile del 3 gennaio 2024. Hanno dedotto: A) nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione; B) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e del giusto procedimento, sostenendo che il Comune non aveva considerato le osservazioni presentate contro i preavvisi di rigetto; C) error in iudicando, violazione dell’art. 39, comma 4, l. 724/1994, difetto di istruttoria e sviamento, contestando la natura perentoria del termine assegnato per integrare la documentazione e lamentando il mancato accoglimento della richiesta di proroga e di riunione delle pratiche di condono riguardanti l’edificio; D) illegittimità della demolizione, assumendo che l’insufficienza documentale dipendesse dalla mancata cooperazione dell’amministrazione e che gli interventi fossero sanabili. Hanno inoltre sostenuto che i dinieghi non avessero valutato la storia edilizia complessiva dell’opificio e che fossero state violate le prerogative partecipative. Il Comune aveva eccepito la genericità dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione comunale di inammissibilità per genericità: l’appello sviluppava critiche specifiche alle argomentazioni del TAR e rispettava l’art. 101 c.p.a. Ha rigettato il motivo sulla nullità per difetto di motivazione, rilevando che la sentenza di primo grado aveva ricostruito i fatti, richiamato la disciplina applicabile e spiegato le ragioni dei dinieghi e delle conseguenti misure ripristinatorie. Ha respinto le censure relative all’art. 10-bis e alla partecipazione: le osservazioni degli interessati riguardavano profili procedimentali e la richiesta di riunione delle pratiche, ma non superavano la ragione ostativa comunicata, ossia la mancata produzione della documentazione tecnica richiesta entro trenta giorni; la necessità dell’integrazione e il rischio di un esito negativo erano stati resi conoscibili, e il diniego aveva contenuto vincolato. Ha confermato la perentorietà del termine assegnato per integrare la domanda incompleta: nelle procedure eccezionali di condono, il termine aggiuntivo per la documentazione opera come proroga di quello legale e la sua inosservanza comporta la chiusura della pratica, salvo impossibilità non imputabile. La riunione delle pratiche non era dovuta: gli appellanti avevano indicato solo una pratica risalente, senza dimostrarne la connessione concreta, e le pratiche ulteriori erano genericamente prospettate; inoltre gli interventi oggetto dei condoni erano successivi ai precedenti interventi richiamati, e la loro definizione non dipendeva dalla valutazione complessiva della storia edilizia. Non sussisteva un obbligo di attivare il soccorso istruttorio, perché le carenze riguardavano elementi tecnici essenziali, non lacune marginali, e la disciplina del condono pone sul richiedente un onere di attivazione e responsabilizzazione. Il giudice ha inoltre richiamato l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 in relazione alla natura vincolata dei dinieghi. Ha respinto anche la censura contro la demolizione: questa conseguiva al rigetto dei condoni e alla persistente abusività degli interventi; spettava agli interessati provare i presupposti della sanatoria. In ogni caso risultavano un aumento di superficie in area vincolata paesaggisticamente e a rischio sismico e una difformità tra la documentazione presentata e il fabbricato esistente, non lieve né irrilevante. Appello rigettato e spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 101 c.p.a.
Di conseguenza l’atto di appello si presenta sufficientemente analitico nella parte in cui espone le ragioni di doglianza che, ritiene, affliggano la sentenza impugnata, e dunque risulta rispettoso delle prescrizioni di specificità contenute nell’art.101 del c.p.a.
L’appello è ammissibile quanto alla specificità quando non si limita a riproporre i motivi di primo grado, ma li sviluppa criticamente in rapporto alle argomentazioni della sentenza impugnata.
art. 88, comma 1, c.p.a.
Al contrario, dopo avere puntualmente ricostruito i fatti per cui è processo, la pronuncia di primo grado ha analiticamente richiamato la normativa applicabile al caso di specie, esaurientemente argomentando in ordine alle ragioni che rendevano, pressocché doverosi, i provvedimenti di diniego di condono impugnati, e ritenendo, di conseguenza, e condivisibilmente, che dalla legittimità di questi ultimi discendesse inevitabilmente anche quella delle successive ordinanze con le quali è stata ordinata la demolizione degli interventi eseguiti e la riduzione in pristino della situazione anteatta.
La sentenza non è affetta da carenza assoluta di motivazione se ricostruisce i fatti, individua la disciplina applicabile e illustra le ragioni della decisione.
art. 10-bis l. 241/1990
Alla mancata specifica risposta a detto contenuto, pertanto, non può attribuirsi giuridico rilievo.
La mancata risposta puntuale alle osservazioni presentate dopo il preavviso non determina una violazione rilevante quando le osservazioni sono inconferenti rispetto alla ragione ostativa comunicata e non incidono sulla carenza documentale che fonda il diniego.
art. 39, comma 4, l. 724/1994
Tale configurazione strutturale delle suddette norme, da un lato onera l’interessato dell’obbligo di presentare, entro termini predeterminati, la necessaria documentazione da sottoporre alle valutazioni dell’autorità competente e dall’altro, proprio perché rappresentano una sanatoria eccezionale, portano seco la natura perentoria degli stessi.
La disciplina eccezionale del condono comporta l’onere del richiedente di produrre la documentazione necessaria entro i termini stabiliti; anche il termine assegnato per integrare una domanda incompleta è perentorio, in quanto proroga del termine originario.
art. 6, lett. b), l. 241/1990
E difatti, e innanzitutto, come appena osservato la domanda era carente nei suoi elementi essenziali, e lo era non per aspetti marginali, e questo già escludeva l’operatività del rimedio che può essere invocato per integrazione della domanda che presenti lacune marginali, su elementi accessori.
Il soccorso istruttorio non è dovuto per integrare una domanda di condono carente di elementi essenziali; il rimedio è invocabile per lacune marginali o relative a elementi accessori.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
In ogni caso la natura vincolata del provvedimento lo rende immune dai vizi procedimentali, ammesso che ve ne siano di residui, denunciati, anche tenuto conto di quanto previsto dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n.241 del 1990.
La natura vincolata del diniego rileva ai fini della non annullabilità per vizi procedimentali residui, secondo la disciplina dell’art. 21-octies, comma 2.
Massime di principio
- Nelle procedure di condono edilizio, il richiedente deve presentare la documentazione necessaria entro i termini previsti; se l’amministrazione assegna un termine per integrare una domanda incompleta, tale termine è perentorio, salvo che il mancato rispetto dipenda da impossibilità non imputabile all’interessato. L’inosservanza comporta la chiusura della pratica e può legittimare il diniego della sanatoria.
- Nelle procedure eccezionali di condono, non grava sull’amministrazione un obbligo di soccorso istruttorio volto a supplire alla mancanza di elementi tecnici essenziali della domanda; il soccorso può riguardare lacune marginali o accessorie, mentre l’onere di attivazione e di prova dei presupposti della sanatoria resta a carico del richiedente.
- La mancata risposta puntuale alle osservazioni rese dopo il preavviso di rigetto non invalida il provvedimento quando le osservazioni sono inconferenti rispetto alla ragione ostativa comunicata e non incidono sulla carenza documentale determinante per la decisione.
- Il diniego vincolato di condono conseguente alla mancata integrazione documentale comporta il permanere dell’abusività dell’intervento e può fondare la successiva ordinanza di demolizione; spetta all’interessato fornire la prova dei presupposti per ottenere la sanatoria.
- La richiesta di riunire più pratiche edilizie non impone all’amministrazione una valutazione unitaria se il collegamento tra le pratiche non è adeguatamente provato e gli interventi oggetto delle domande sono stati realizzati successivamente a quelli cui si riferiscono le pratiche precedenti.
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