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Sentenza

Sentenza n. 6953/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 251 del 26 ottobre 2022, con il quale il Ministro della Salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 28 settembre 2022 (rep. atti 213/CSR), ha adottato le Linee Guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - di tutti gli atti e provvedimenti in esso richiamati, tra cui: (i) la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; (ii) la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; (iii) l’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7) e in data 28 settembre 2022 (prot. n. 22/186/SR13/C7), nonché (iv) l’intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 (rep. n. 213/CSR); - di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi: (v) il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, con il quale è stato certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; (vi) l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019) e relativi allegati, con il quale sono stati determinati i tetti di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissati per ciascuno dei predetti anni al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard, unitamente ad ogni altro atto e provvedimento in esso richiamato (ivi inclusi: - la nota del 22 ottobre 2019, con la quale il Coordinamento della Commissione Salute delle Regioni ha trasmesso il proprio parere in merito allo stesso Accordo, - la comunicazione del 29 ottobre 2019, con la quale lo stesso Coordinamento della Commissione Salute delle Regioni ha dato il suo assenso tecnico, nonché - l’avviso favorevole espresso dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome sullo schema di accordo; (vii) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione, da parte degli enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; per quanto rilevante ai fini del presente ricorso, (viii) il Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto economico’ (CE) e ‘Stato patrimoniale’ (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; - ove occorra, previa rimessione della questione di legittimità dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 9 e 9-bis, del Decreto Legge n. 78 del 2015, convertito dalla Legge n. 125 del 2015, dinanzi alla Corte costituzionale e/o previa disapplicazione della summenzionata disposizione di legge per contrarietà all’ordinamento comunitario, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, per le motivazioni indicate in ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Althea S.p.A. il 20/2/2023: a) della Determinazione n. 24300 del 12/12/2022 recante “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna, degli atti ad essa allegati, ivi incluso, per la parte di interesse, l’elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la comunicazione prot. n. 1226250.U del 13/12/2022; b) di tutti i seguenti ulteriori atti e provvedimenti, già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio: - il Decreto del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 251 del 26 ottobre 2022, con il quale il Ministro della Salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 28 settembre 2022 (rep. atti 213/CSR), ha adottato le Linee Guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - tutti gli atti e provvedimenti in esso richiamati, tra cui: (i) la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; (ii) la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; (iii) l’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7) e in data 28 settembre 2022 (prot. n. 22/186/SR13/C7), nonché (iv) l’intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 (rep. n. 213/CSR); - ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi: (v) il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, con il quale è stato certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; (vi) l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019) e relativi allegati, con il quale sono stati determinati i tetti di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissati per ciascuno dei predetti anni al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard, unitamente ad ogni altro atto e provvedimento in esso richiamato (ivi inclusi: - la nota del 22 ottobre 2019, con la quale il Coordinamento della Commissione Salute delle Regioni ha trasmesso il proprio parere in merito allo stesso Accordo, - la comunicazione del 29 ottobre 2019, con la quale lo stesso Coordinamento della Commissione Salute delle Regioni ha dato il suo assenso tecnico, nonché - l’avviso favorevole espresso dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome sullo schema di accordo; (vii) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione, da parte degli enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; per quanto rilevante ai fini del presente ricorso, (viii) il Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto economico’ (CE) e ‘Stato patrimoniale’ (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; c) ove occorra, previa rimessione della questione di legittimità dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 9 e 9-bis, del Decreto Legge n. 78 del 2015, convertito dalla Legge n. 125 del 2015, dinanzi alla Corte costituzionale e/o previa disapplicazione della summenzionata disposizione di legge per contrarietà all’ordinamento comunitario, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, per le motivazioni indicate in ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Althea S.p.A. il 20/2/2023: a) del Decreto n. 24681 del 14/12/2022, avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter , comma 9 bis del D.L. 78/2015” della Direzione sanità, welfare e coesione della Regione Toscana, degli atti ad essa allegati, ivi incluso, per la parte di interesse, l’elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la notifica del 16/12/2022; b) di tutti i seguenti ulteriori atti e provvedimenti, già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio: - il Decreto del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 251 del 26 ottobre 2022, con il quale il Ministro della Salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 28 settembre 2022 (rep. atti 213/CSR), ha adottato le Linee Guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - tutti gli atti e provvedimenti in esso richiamati, tra cui: (i) la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 19 febbraio 2016 (prot. n. 1341), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78”; (ii) la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottata di concerto con il Ministero della Salute, del 21 aprile 2016 (prot. 0003251-P-21/04/2016), avente ad oggetto “Fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici – Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 -ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Integrazione della nota del 19 febbraio 2016”; (iii) l’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14 settembre 2022 (prot. n. 22/179/CR6/C7) e in data 28 settembre 2022 (prot. n. 22/186/SR13/C7), nonché (iv) l’intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 (rep. n. 213/CSR); - ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi: (v) il decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, con il quale è stato certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; (vi) l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019) e relativi allegati, con il quale sono stati determinati i tetti di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissati per ciascuno dei predetti anni al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard, unitamente ad ogni altro atto e provvedimento in esso richiamato (ivi inclusi: - la nota del 22 ottobre 2019, con la quale il Coordinamento della Commissione Salute delle Regioni ha trasmesso il proprio parere in merito allo stesso Accordo, - la comunicazione del 29 ottobre 2019, con la quale lo stesso Coordinamento della Commissione Salute delle Regioni ha dato il suo assenso tecnico, nonché - l’avviso favorevole espresso dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome sullo schema di accordo; (vii) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione, da parte degli enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; per quanto rilevante ai fini del presente ricorso, (viii) il Decreto del Ministro della Salute del 15 giugno 2012, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica ‘Conto economico’ (CE) e ‘Stato patrimoniale’ (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; c) ove occorra, previa rimessione della questione di legittimità dell’art. 9-ter, commi 1, lett. b), 9 e 9-bis, del Decreto Legge n. 78 del 2015, convertito dalla Legge n. 125 del 2015, dinanzi alla Corte costituzionale e/o previa disapplicazione della summenzionata disposizione di legge per contrarietà all’ordinamento comunitario, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 TFUE, per le motivazioni indicate in ricorso.

Giustizia amministrativa202300296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Linee guida ministeriali sul payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e, con motivi aggiunti, provvedimenti regionali di individuazione dell’impresa e quantificazione delle quote di ripiano

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le Linee guida ministeriali del 6 ottobre 2022 e gli atti presupposti, nonché, con motivi aggiunti, i provvedimenti delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana che hanno individuato le aziende fornitrici soggette al payback e quantificato le somme dovute per gli anni 2015-2018. Ha dedotto, da un lato, il contrasto dell’art. 9-ter, commi 1, lettera b), 9 e 9-bis, del d.l. n. 78/2015 con il diritto dell’Unione europea, con gli artt. 49 e 56 TFUE, gli artt. 16, 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU, lamentando violazione dei principi di legalità, certezza del diritto, proporzionalità e legittimo affidamento. In particolare, ha contestato l’imprevedibilità dei tetti di spesa e del loro superamento, l’applicazione retroattiva del meccanismo agli anni 2015-2018, il termine di trenta giorni per il pagamento in unica soluzione e l’imposizione dell’onere alle sole aziende fornitrici, con esclusione di produttori, distributori e grossisti. Dall’altro lato, ha dedotto l’illegittimità costituzionale delle disposizioni legislative presupposte per violazione degli artt. 3, 10, 41, 42, 53 e 97 Cost., con riferimento alla libertà d’impresa, al diritto di proprietà, alla capacità contributiva, alla ragionevolezza, proporzionalità, certezza del diritto, affidamento, imparzialità e buon andamento, chiedendo eventualmente la rimessione alla Corte costituzionale o il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. I motivi aggiunti hanno riproposto le medesime censure in via derivata contro i provvedimenti regionali di quantificazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo. Ha ritenuto che il payback persegua finalità imperative di interesse generale, consistenti nella sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e nel contenimento della spesa, e che le eventuali restrizioni alle libertà di stabilimento e prestazione dei servizi siano giustificate e proporzionate. Ha escluso la violazione del principio di legalità e di prevedibilità, poiché l’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 individuava già i soggetti obbligati, l’oggetto della prestazione e i criteri di riparto; le imprese erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del meccanismo e del rischio di ripiano in caso di superamento dei tetti. Il ritardo nella fissazione dei tetti regionali e nella certificazione degli sforamenti non ha fatto venir meno l’obbligo previsto dalla legge né ha creato un legittimo affidamento nella sua mancata applicazione; la determinazione successiva dei tetti con effetti sulle annualità pregresse non è stata ritenuta illegittima in sé. Il termine di trenta giorni per il pagamento in unica soluzione non è stato giudicato sproporzionato, anche perché la ricorrente non ha dimostrato concretamente l’impatto economico né l’impossibilità di adempiere. È stata ritenuta ragionevole anche la scelta di gravare il ripiano sulle sole aziende fornitrici, in quanto direttamente contraenti con gli enti del SSN e percettrici del corrispettivo, diversamente da produttori, grossisti e distributori. Il TAR ha escluso altresì la violazione dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale CEDU, ravvisando una base normativa, una finalità di pubblica utilità e un’ingerenza ragionevole e proporzionata. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che aveva già ritenuto non fondate analoghe censure e qualificato il payback come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato; non è stata quindi disposta una nuova rimessione. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. I provvedimenti regionali sono stati qualificati come atti meramente tecnici e contabili, privi di discrezionalità, mediante i quali le Regioni applicano automaticamente criteri, percentuali e dati di fatturato già definiti dalla legge e dagli atti statali presupposti. La controversia riguarda quindi un diritto soggettivo patrimoniale relativo alla corretta quantificazione del debito, da far valere davanti al giudice ordinario. È stata riconosciuta la facoltà di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario competente entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni e l’incertezza interpretativa della disciplina.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011

    La spesa sostenuta dal S.S.N. per l’acquisto di dispositivi medici è fissata entro un tetto a livello nazionale e di ogni singola Regione.

    Ha previsto il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, fissato a livello nazionale al 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale standard.

  • art. 9-ter, commi 1, lett. b), 9 e 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Costituisce la base normativa del payback: disciplina la fissazione dei tetti regionali, pone a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano proporzionata alla loro quota di fatturato e prevede, per il quadriennio 2015-2018, la procedura accelerata di pagamento.

  • art. 18 d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022

    Ha introdotto il comma 9-bis dell’art. 9-ter, prevedendo per gli anni 2015-2018 il pagamento del ripiano entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti regionali e in un’unica soluzione.

  • art. 8 d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023

    Ha istituito un fondo e previsto la possibilità di assolvere il ripiano nella misura ridotta del 48%; la Corte costituzionale ha eliminato il condizionamento del beneficio alla rinuncia al contenzioso.

  • art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Ha ulteriormente ridotto al 25% la quota di ripiano dovuta per le annualità 2015-2018.

  • artt. 49 e 56 TFUE

    Le eventuali restrizioni alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi derivanti dal payback possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, purché rispettino proporzionalità, certezza del diritto e legittimo affidamento.

  • artt. 16, 17 e 52 CDFUE

    La disciplina del payback non è stata ritenuta lesiva della libertà d’impresa e del diritto di proprietà, essendo fondata su una base normativa, diretta a una finalità di interesse generale e proporzionata.

  • art. 1 Primo Protocollo addizionale CEDU

    Il payback costituisce un’ingerenza nella proprietà giustificata da una solida base normativa, da una finalità di pubblica utilità e da un ragionevole equilibrio tra interesse generale e tutela patrimoniale.

  • artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 97 Cost.

    Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute manifestamente infondate, in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024: il payback è un contributo solidaristico ragionevole, la libertà d’impresa può essere limitata per finalità di utilità sociale e il fatturato costituisce un parametro non irragionevole di riparto.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, consente la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di avvisare le parti del possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione relativo ai provvedimenti regionali.

Massime di principio

  • Il meccanismo di payback sui dispositivi medici, fondato su una previsione legislativa che individua soggetti obbligati, presupposti, criteri di riparto e percentuali, non viola di per sé i principi di legalità, prevedibilità e certezza del diritto, anche quando la quantificazione dei tetti e degli sforamenti intervenga successivamente per annualità pregresse già assoggettate dalla legge al meccanismo.
  • La circostanza che i tetti di spesa regionali e il loro superamento siano determinati successivamente non fa sorgere, in capo alle imprese fornitrici, un legittimo affidamento nella mancata applicazione del payback, se l’obbligo di ripiano era già previsto dalla legge vigente al momento dell’attività di fornitura e della partecipazione alle gare.
  • L’obbligo di ripiano può essere posto esclusivamente a carico delle aziende fornitrici, anziché di produttori, grossisti e distributori, quando le prime siano direttamente contraenti con gli enti del Servizio sanitario nazionale e siano quindi collocate in una posizione oggettivamente diversa rispetto agli altri operatori della filiera.
  • I provvedimenti regionali che, sulla base di criteri, percentuali e dati già definiti dalla legge e da atti statali, si limitano a verificare la documentazione contabile, individuare i fornitori e calcolare aritmeticamente la quota di ripiano non esercitano potere autoritativo discrezionale. Le controversie sulla corretta quantificazione dell’importo hanno natura patrimoniale e appartengono alla giurisdizione ordinaria.
  • La questione di costituzionalità di una disciplina già esaminata e ritenuta non fondata dalla Corte costituzionale non deve essere nuovamente rimessa quando il ricorrente non prospetti elementi nuovi rispetto a quelli già valutati.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaQuestione di legittimità costituzionale

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