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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51237/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore impugna il decreto che ha confermato la sorveglianza speciale (2 anni e 6 mesi con cauzione di 2.000 euro) sostenendo: 1) violazione di legge perché la pericolosità sarebbe stata fondata sugli stessi fatti per i quali il Morra era stato assolto con sentenze irrevocabili, violando il principio di non contraddizione tra giudizio penale e giudizio di prevenzione; 2) vizio di motivazione per mancata valutazione della richiesta subordinata di applicazione della misura nel minimo edittale, tenuto conto dell'epoca delle condotte, della mancanza di pericolosità attuale, delle numerose assoluzioni e della regolare attività svolta.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sulla prima censura la Corte ha ritenuto il motivo reiterativo e infondato: ha richiamato l'autonomia tra giudizio penale e giudizio di prevenzione e spiegato che l'assoluzione non vincola automaticamente la ricostruzione storica valutabile in sede di prevenzione, purché il giudice motivi specificamente la diversa valutazione. Ha quindi valorizzato fatti ritenuti indiziabili ai fini della pericolosità (più consegne di stupefacente in data 18/01/2014; partecipazione a spedizione punitiva armata il 25/08/2014, con arresto e condanna per arma clandestina; concorso in estorsione aggravata dal metodo mafioso con i "nuovi Giuliano" anche se assolto per incertezza sulla data) ritenendoli rilevanti per la pericolosità qualificata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la richiesta subordinata generica (limitata a chiedere in subordine il minimo della misura senza argomentazione) e quindi non suscettibile di valutazione, giustificando il silenzio sulla riduzione. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia) art. 4, comma 1, lett. b)

    art. 4, comma 1, lett. b)

    la norma è stata invocata come fondamento della pericolosità qualificata; il giudice della prevenzione può valutare fatti funzionali ad interessi di una cosca anche se non hanno determinato una condanna penale

  • art. 416-bis cod. pen.

    richiamato per spiegare il contesto di criminalità mafiosa; la Corte ha ritenuto che alcune condotte fossero funzionali a interessi di una cosca, pur non avendo formato prova sufficiente per una condanna ai sensi di tale articolo

  • principio di non contraddizione e autonomia tra giudizio penale e giudizio di prevenzione (orientamenti giurisprudenziali)

    la giurisprudenza permette al giudice della prevenzione una autonoma ricostruzione dei fatti, purché motivata in modo specifico quando diverge dall'esito assolutorio del giudizio penale

Massime di principio

  • Il giudice della prevenzione ha autonomia valutativa rispetto al giudice penale: un'assoluzione penale non esclude automaticamente l'uso degli stessi fatti per valutare la pericolosità, se la ricostruzione storica è adeguatamente motivata.
  • Lo standard probatorio in sede di prevenzione è diverso (si valutano elementi di fatto e indizi) rispetto al giudizio di responsabilità penale basato sulla prova oltre ogni ragionevole dubbio.
  • Quando il giudice della prevenzione dà una valutazione diversa dall'esito penale, è necessario motivare specificamente la diversità di apprezzamento sui fatti.
  • Le richieste alternative o subordinate devono essere formulate e motivate espressamente in sede di impugnazione; una mera indicazione generica (es. "in subordine il minimo della misura") può essere ritenuta inammissibile per genericità.
  • La mera esistenza di sentenze assolutive non impedisce al giudice di prevenzione di considerare circostanze storiche utili a dimostrare pericolosità qualificata, soprattutto se collegate a contesti di criminalità organizzata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta tipicamente condanna alle spese e può comportare il versamento di una somma alla cassa delle ammende.

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