Sentenza n. 10589/2026 - Roma, Sezione 5B
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza in data 21 dicembre 2025, con cui la ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diploma conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sull’istanza di riconoscimento del diploma conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda presentata il 21 dicembre 2025 per il riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, lamentando il decorso del termine per la conclusione del procedimento e la conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza adottare, secondo quanto risulta dagli atti, alcun provvedimento espresso né formulare richieste di integrazione documentale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sufficiente, ai fini della configurabilità dell’obbligo di provvedere, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza una pronuncia dell’amministrazione. Nel caso concreto il Ministero non ha concluso il procedimento né ha richiesto integrazioni. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente richiedendo integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Il termine massimo è stato quindi individuato in quattro mesi. Il Ministero è stato condannato a provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, da insediare per 90 giorni dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. L’amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento, in presenza di un’istanza formale e dell’inerzia dell’amministrazione, fonda l’azione contro il silenzio inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il provvedimento sul riconoscimento della qualifica deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; sommato al termine per la verifica documentale, il termine massimo considerato dal TAR è di quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
L’azione contro il silenzio consente al giudice di accertare l’inadempimento e ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine, predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Ai fini dell’azione contro il silenzio inadempimento è sufficiente la presentazione di una formale istanza, la scadenza del termine per la conclusione del procedimento e l’assenza di un provvedimento espresso dell’amministrazione.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiederne l’integrazione; il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In assenza di richieste di integrazione, il termine complessivo massimo considerato dal giudice è di quattro mesi dalla domanda.
- Accertato il silenzio inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Nel concludere il procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell’Unione europea, l’amministrazione deve conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, oltre che ai principi elaborati dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria richiamata dal giudice.
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