Cassazione Penale, Sentenza n. 46405/2023 del 16/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere (capo 30 dell'imputazione provvisoria). Il ricorrente, tramite difensore, deduce tre motivi: 1) violazione di norme processuali e nullità (richiamando artt. 274, 275, 292 comma 2 lett. c)-bis c.p.p., 453 c.p.), sostenendo che la difesa si era limitata a contestare la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura, che l'episodio è unico e non occasionale, che Ripoli è estraneo a contesti associativi e che il viaggio all'estero non era finalizzato alla sottrazione alla misura; 2) violazione dell'art. 125 comma 3 c.p.p. per omissione circa la motivazione sull'attualità della pericolosità sociale; 3) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per presunte incongruenze e contraddizioni del provvedimento, con riferimento a elementi come il viaggio a Sharm El Sheikh.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, sebbene la difesa avesse limitato le doglianze all'adeguatezza della misura, il ricorso verteva sulla valutazione della gravità indiziaria e non consentiva un riesame critico efficace. L'ordinanza impugnata è stata considerata adeguatamente motivata: le indagini (telecamere e attività captativa) avrebbero dimostrato l'esistenza di un traffico organizzato di banconote false; Ripoli aveva il ruolo di intermediario nell'episodio del 13/05/2022 (acquisto di 33 banconote false da parte di due cittadini francesi), avendo accompagnato gli acquirenti e avuto precedenti contatti con i venditori, nonché disponibilità continuativa di banconote false e profitto dall'attività. Questi elementi hanno giustificato il rischio di reiterazione e l'applicabilità della custodia cautelare in carcere. Il viaggio all'estero è stato valutato non tanto come rischio di fuga ma quale indice della trasgressività della personalità. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il ricorso al Tribunale del riesame; richiamata per inquadrare la procedura adottata per la impugnazione dell'ordinanza cautelare.
art. 274 cod. proc. pen.
Riferita dalla difesa in ordine a profili di nullità o vizio procedurale; nella decisione non è stata ritenuta idonea a sconfiggere la motivazione sul fatto e sul pericolo di reiterazione.
art. 275 cod. proc. pen.
Citato dalla difesa nell'ambito delle contestazioni procedurali; la Corte non ha accolto l'eccezione rilevando sufficiente motivazione del provvedimento impugnato.
art. 292, comma 2, lett. c)-bis cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per questioni attinenti a misure cautelari e nullità; la Corte ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero adeguatamente motivate e fondate sui risultati investigativi.
art. 453 cod. pen.
Norma penale citata dalla difesa; la Corte, valutando gli elementi di fatto (ruolo di intermediario, contatti, profitto), ha ritenuto sussistenti gli elementi che giustificano la misura applicata.
art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Previsione delle ipotesi di ricorso per cassazione (vizi di legge e di motivazione) richiamata nei motivi; la Corte ha ritenuto i profili invocati inammissibili o insufficienti a mettere in crisi la motivazione del giudice di merito.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata riguardo al vizio di motivazione; il giudice ha ritenuto che la motivazione fosse logica e completa rispetto alle risultanze investigative.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che impone la motivazione sulla attualità della pericolosità sociale; la difesa ha lamentato omissione, ma il giudice ha ritenuto la pericolosità adeguatamente argomentata sulla base degli elementi probatori e dei precedenti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna per spese processuali e somme a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata alla fattispecie con condanna a 3.000 euro.
Massime di principio
- La semplice contestazione della 'unicità' dell'episodio non è sufficiente se risultano elementi che dimostrano rapporti consolidati, ruoli ripetuti o un meccanismo organizzato: la continuità può essere desunta anche da comportamenti e contatti ripetuti.
- Per la valutazione della gravità indiziaria e del pericolo di reiterazione il giudice può considerare il quadro investigativo complessivo (videoregistrazioni, intercettazioni, modalità di condotta, ruoli svolti, profitto illecito, precedenti), non solo l'episodio isolato.
- La motivazione circa l'attualità della pericolosità sociale richiede un nesso argomentato tra fatti e rischio di reiterazione; se questo nesso è adeguatamente sviluppato, le censure sulla sua omissione risultano infondate.
- Elementi di fatto apparentemente 'collaterali' (es. viaggi all'estero, acquisto di biglietti) possono essere valutati dal giudice come indici della personalità o della propensione alla trasgressione, non necessariamente come prova di fuga; il contesto e la documentazione incidono sulla valutazione.
- Un ricorso generico, che non svolge un contraddittorio critico e puntuale rispetto alle specifiche argomentazioni del provvedimento impugnato, è esposto al rischio di inammissibilità e alla condanna alle spese e sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.
- Quando la difesa limita i motivi in sede di riesame, il giudice può comunque ritenere rilevabili profili sostanziali come la gravità indiziaria; pertanto è strategico articolare chiaramente e documentare le contestazioni sin dall'inizio.
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