Sentenza del 17/12/2020 n. 28937 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione per annullamento della cartella di pagamento, dell'iscrizione a ruolo e dell'avviso di accertamento presupposto (anno 2005) per vizio di notifica: la contribuente sostiene che, non essendo possibile notificare alla persona giuridica, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita alla persona fisica che rappresenta l'ente ai sensi dell'art. 145 c.p.c., e che la notifica effettuata 'impersonalmente' ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e/o del DPR 600/1973 art. 60 sarebbe nulla. Denuncia inoltre violazione dell'art. 6 dello Statuto dei Diritti del Contribuente e omissione dell'affissione all'albo comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valido l'operato dell'Amministrazione finanziaria: la notificazione è stata effettuata al domicilio fiscale risultante agli atti (sede legale in Capriate San Gervasio) e il messo ha attestato la presenza della sede a quel luogo (attestazione avente fede fino a querela di falso). Non trovando addetti alla sede, il messo ha applicato la procedura per irreperibilità prevista dall'art. 140 c.p.c. (deposito nella casa comunale, affissione del relativo avviso alla porta della sede e invio di raccomandata informativa). Pur riconoscendo che l'art. 140 c.p.c. è normalmente riferito alle persone fisiche, la Corte ha ritenuto la procedura in concreto più 'garantista' rispetto alla semplificata prevista dal DPR 600/1973 art. 60 (che richiede solo deposito presso la casa comunale e affissione all'albo), anche per l'invio della raccomandata; pertanto la notifica è valida e i motivi di illegittimità costituzionale sono manifestamente infondati. Il terzo motivo (decadenza dell'Amministrazione) è assorbito. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese (Euro 4.000,00) e dispone quanto previsto dal DPR 115/2002 art.13 in ordine al contributo unificato.
Norme richiamate
Codice di Procedura Civile
art. 140, art. 145, art. 384
Art. 140 c.p.c.: la procedura applicata (deposito in casa comunale, affissione, invio raccomandata) è stata ritenuta nella pratica più 'garantista' e quindi idonea, nonostante la giurisprudenza ritenga l'art.140 applicabile normalmente alle persone fisiche. Art. 145 c.p.c.: principio che, ove possibile, la notifica va indirizzata alla persona fisica rappresentante l'ente; qui però il domicilio risultava diverso e non comunicato all'Amministrazione. Art. 384 c.p.c.: richiesta di decidere nel merito per decadenza dell'amministrazione è stata dichiarata assorbita.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
art. 60, comma 1, lettera e) e richiamo al comma 3
La procedura semplificata prevista dall'art.60 (deposito presso la casa comunale e affissione dell'avviso) può essere utilizzata per le notifiche tributarie al domicilio fiscale ultimo noto. Tuttavia, nel caso concreto la procedura concretamente adottata dall'Ufficio (che includeva anche l'invio di raccomandata) è risultata comunque più garantista e quindi valida.
Statuto dei Diritti del Contribuente
Richiama obblighi di collaborazione dell'Amministrazione per garantire la conoscenza degli atti; la Corte ha ritenuto che tali obblighi non rendono illegittima la procedura seguita quando il contribuente non ha comunicato le variazioni del domicilio fiscale e quando la procedura adottata assicura adeguata conoscenza dell'atto.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Previsione in materia di contributo unificato: la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Costituzione della Repubblica Italiana
artt. 3, 24, 97 (censurati dalla ricorrente)
La ricorrente aveva invocato presunta violazione di tali principi per illegittimità della norma che consentirebbe notifiche diverse dalla notifica alla persona fisica rappresentante; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata.
Massime di principio
- Il contribuente ha l'onere di comunicare all'Amministrazione finanziaria il domicilio fiscale e le sue variazioni; in mancanza la notifica può legittimamente essere eseguita al domicilio fiscale per ultimo noto.
- La dichiarazione del messo notificatore sulla sede e sulle operazioni compiute fa fede fino a querela di falso: difficilmente la notifica è annullabile senza prova contraria specifica.
- La procedura semplificata prevista dal DPR 600/1973 art.60 (deposito nella casa comunale e affissione all'albo) è idonea per le notifiche tributarie, ma una procedura materiale che preveda misure ulteriori (es. invio di raccomandata) può essere considerata comunque valida se assicura maggiore tutela della conoscenza dell'atto.
- L'art.140 c.p.c. è normalmente riferito alle persone fisiche; tuttavia, quando la modalità concreta adottata garantisca effettivamente la conoscenza dell'atto e il contribuente non abbia aggiornato il domicilio fiscale, i vizi formali relativi alla forma utilizzata non determinano automaticamente l'invalidità della notifica.
- Le censure costituzionali e di violazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente difficilmente prevalgono se il contribuente non prova l'inefficacia della notifica e non ha assolto all'onere di comunicazione del domicilio.
- Se si vuole impugnare una notifica in situazioni analoghe è cruciale fornire prova della effettiva perdita di conoscenza dell'atto (es. dimostrare che la notifica non è pervenuta nonostante le precauzioni), la dimostrazione della variazione del domicilio non comunicata, o allegare elementi che smentiscano l'attestazione del messo.
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