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Sentenza

Sentenza n. 199/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di emersione ex art. 103, co.1, dl. 34/20 acquisita con numero pratica n. NA4706944069 in data 24.06.2020 dal SUI Napoli, affinché venga dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione ad emettere un provvedimento espresso che definisca la pratica n.NA4706944069.

Giustizia amministrativa202504962

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di emersione presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato il 24 giugno 2020 un’istanza di emersione. Dopo il preavviso di rigetto del 6 febbraio 2025, fondato sul parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro per carenze reddituali del datore di lavoro, il ricorrente aveva depositato deduzioni il 26 febbraio 2025. L’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento conclusivo, nonostante un sollecito. Il Ministero aveva comunicato di essere ancora in attesa del parere dell’Ispettorato territoriale del lavoro e aveva riferito di avere sollecitato tale ufficio. Il ricorrente ha quindi proposto azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittima la mancata adozione di un provvedimento espresso sull’istanza. I solleciti rivolti dall’Amministrazione all’Ispettorato territoriale del lavoro non sono stati considerati idonei a superare l’inerzia, poiché l’interesse azionato consiste nell’ottenimento di una formale manifestazione di volontà amministrativa, quale che ne sia il contenuto. Il giudice ha ordinato al Ministero dell’Interno di concludere l’iter procedimentale e di adottare un atto espresso e motivato, eventualmente seguito dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, senza pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della pretesa né imporre un determinato contenuto decisorio. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile/direttore della Direzione centrale per le politiche migratorie del Ministero dell’Interno, con termine di ulteriori sessanta giorni per l’esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    Disciplina l’istanza di emersione presentata nell’interesse del ricorrente; il procedimento avrebbe dovuto essere definito con un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone alla pubblica amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento entro un termine determinato mediante un provvedimento espresso.

  • art. 31 c.p.a.

    Consente al giudice, nell’azione avverso il silenzio, di ordinare all’amministrazione di provvedere; il giudice non si pronuncia sulla fondatezza sostanziale della pretesa quando residuano discrezionalità o adempimenti istruttori.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il giudizio avverso il silenzio e consente, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale fondamento dei principi di buon andamento e di tempestiva conclusione dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’interesse tutelato consiste, di regola, nell’ottenimento di una formale manifestazione di volontà amministrativa, quale che sia il contenuto favorevole o sfavorevole del provvedimento.
  • La mera adozione di solleciti interni o rivolti ad altra amministrazione non equivale alla conclusione del procedimento e non supera l’illegittima inerzia, finché non sia adottato un provvedimento espresso e motivato.
  • Quando residuano margini di discrezionalità o sono necessari ulteriori adempimenti istruttori, il giudice dell’azione avverso il silenzio deve limitarsi a ordinare la conclusione del procedimento, senza pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della pretesa né predeterminare il contenuto della decisione amministrativa.
  • In caso di perdurante inerzia dopo il termine fissato nella sentenza resa ai sensi dell’art. 117 c.p.a., il giudice può nominare sin dalla pronuncia un commissario ad acta, incaricato di adottare gli atti necessari alla conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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