Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14622/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Viterbo -OMISSIS- del 27 maggio 2026 di divieto di prosecuzione dell'attività di acconciatore.

Giustizia amministrativa202608783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale di divieto di prosecuzione dell'attività di acconciatore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale del Comune di Viterbo del 27 maggio 2026, con cui era stato disposto il divieto di prosecuzione dell'attività di acconciatore. Ha dedotto, con censure connesse, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione, sostenendo che l'atto fosse stato adottato senza un adeguato accertamento delle circostanze di fatto poste a suo fondamento. In particolare, era contestata la rilevanza dell'attestato prodotto ai fini dell'esercizio dell'attività, la cui non autenticità risultava da una nota dei Carabinieri del 14 maggio 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Dagli atti richiamati nell'ordinanza, e in particolare dalla nota dei Carabinieri del 14 maggio 2026, emergeva la non autenticità dell'attestato prodotto dalla parte ricorrente ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore. Tale circostanza non era stata specificamente contestata dopo la produzione documentale del Comune, sicché il Collegio ha ritenuto sussistente un adeguato fondamento fattuale e la correttezza sostanziale del provvedimento. Il vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento non poteva comunque comportare l'annullamento dell'atto, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il TAR ha quindi ritenuto di poter prescindere dall'esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dal Comune e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cpa

    Consente di definire il giudizio con sentenza semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previa audizione delle parti.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    impossibilità ex art. 21 octies comma 2 l. n. 241/90 di annullamento del provvedimento impugnato in relazione al dedotto vizio di omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Il vizio di omessa comunicazione di avvio non determina l'annullamento quando il giudice accerta che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • Il divieto di prosecuzione di un'attività soggetta a controllo amministrativo è legittimamente fondato quando dagli atti istruttori richiamati nel provvedimento risulta la non autenticità del titolo o dell'attestazione prodotta per dimostrare il possesso dei requisiti di esercizio.
  • La contestazione del difetto di istruttoria e di motivazione è infondata quando il provvedimento richiama specifici atti istruttori dai quali risultano le circostanze decisive poste a fondamento della misura e tali circostanze non sono specificamente contestate dall'interessato.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullamento del provvedimento se, alla luce degli elementi accertati in giudizio, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttivePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.