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Sentenza

Sentenza n. 6157/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento previa sospensiva e/o altra idonea misura cautelare, della graduatoria finale del concorso interno per titoli pubblicata in data 31.12.2025 con atto dirigenziale n. 2127 a firma della Dott.ssa Maria Siclari, ed ogni altro atto presupposto e/o consequenziale (compresi la scheda di valutazione del ricorrente ed il bando n. 1738 che ha indetto la selezione in questione).

Giustizia amministrativa202603461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e atti di valutazione della procedura selettiva interna per titoli finalizzata al passaggio dal III al II livello del profilo di tecnologo/ricercatore

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente di ricerca)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, classificatosi al 39° posto a fronte di 20 posizioni utili, ha contestato la valutazione dei propri titoli, del curriculum vitae e dell’anzianità di servizio, chiedendo l’annullamento della graduatoria finale, della scheda di valutazione e degli atti presupposti, compreso il bando. L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la procedura riguardasse un passaggio di livello interno alla medesima area e non una progressione verticale comportante novazione oggettiva del rapporto di lavoro.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare le censure relative alla valutazione dei titoli. Ha ritenuto che la selezione, disciplinata dagli artt. 15 e 64 dei CCNL EPR richiamati nel provvedimento, fosse finalizzata al passaggio dal III al II livello del medesimo profilo professionale di tecnologo/ricercatore, nell’ambito di un’unica area e di un’omogenea professionalità. Tale passaggio integra una progressione economica o comunque una progressione interna priva di novazione oggettiva del rapporto, non riconducibile alle progressioni verticali devolute al giudice amministrativo dall’art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001. La controversia sulla graduatoria e sull’esito della selezione appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha indicato la possibilità di riproporre la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e ha compensato le spese per la natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 15 CCNL EPR 7 aprile 2006

    Il profilo dei tecnologi è caratterizzato da un’omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 - Dirigente tecnologo; 2 - Primo tecnologo; 3 - Tecnologo.

    La disciplina contrattuale configura i diversi livelli del profilo di tecnologo all’interno di un’unica area e di un’unica professionalità omogenea; il passaggio dal III al II livello non comporta una novazione oggettiva del rapporto.

  • art. 64 CCNL EPR 21 febbraio 2002

    È richiamato quale base contrattuale della procedura selettiva interna per la valorizzazione e il passaggio di livello.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    La giurisdizione amministrativa sulle progressioni verticali non si estende alle progressioni meramente economiche o ai passaggi a qualifiche superiori comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nel rispetto delle formalità previste per la translatio iudicii.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, le controversie relative a selezioni interne per il passaggio a un livello superiore restano devolute al giudice ordinario quando il passaggio avviene all’interno della stessa area, categoria o fascia di inquadramento e riguarda profili professionali omogenei, senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
  • La giurisdizione amministrativa prevista per le progressioni verticali non comprende le progressioni meramente economiche né i passaggi a qualifiche superiori che, secondo la contrattazione collettiva applicabile, rimangono nell’ambito della medesima area o categoria.
  • La qualificazione della procedura ai fini del riparto di giurisdizione deve essere desunta dalla disciplina legislativa e dalla contrattazione collettiva applicabile, verificando se il passaggio comporti un mutamento sostanziale dell’area o della categoria professionale oppure una progressione interna nell’ambito della stessa professionalità.
  • Le controversie sulla graduatoria e sull’esito di una selezione interna per il passaggio tra livelli omogenei del medesimo profilo professionale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la selezione sia denominata procedura concorsuale o procedura di valorizzazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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