Sentenza del 13/02/2023 n. 4358 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti chiedevano la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 40215/2021, lamentando un errore di percezione da parte della Corte nella lettura degli atti del giudizio di legittimità. Sostenevano che il primo motivo di ricorso per cassazione (incentrato sulla violazione dell'art. 112 c.p.c. e su omessa/insufficiente pronuncia e motivazione) era stato ritenuto inammissibile per un vizio non riscontrabile, poiché il giudizio di primo grado si era concluso favorevolmente per i contribuenti (pertanto non vi era l'obbligo di riproporre identiche doglianze in appello) e le doglianze erano comunque contenute negli atti di costituzione e nelle memorie depositate in appello. Denunciavano altresì che la C.T.R. avrebbe fondato la decisione su profili estranei agli avvisi di accertamento (modalità di lavorazione dei molluschi) e non sulle dichiarazioni penali di un terzo che costituivano il fulcro dell'accertamento tributario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha ritenuto infondato il vizio denunciato: la sentenza impugnata non presenta un errore di percezione 'immediatamente percepibile'. La Corte ha inoltre accertato l'inammissibilità del complesso primo motivo di cassazione per l'ineguale e disordinato intreccio delle doglianze e perché investivano questioni essenzialmente di fatto (insindacabili in sede di legittimità) e profili di errores in procedendo e errores in iudicando. Non sono state disposte ulteriori statuizioni sulle spese di giudizio; è stata rilevata la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento integrativo del contributo unificato secondo il D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; i ricorrenti sostenevano che l'appello non aveva rispettato tale principio, ma la Corte ha concluso che la doglianza era disordinata e in parte attinente a questioni di fatto non sindacabili in Cassazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Rilevato in relazione al vizio di omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto il motivo complessivo inammissibile per il disordinato intreccio delle doglianze e perché investiva questioni di fatto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Richiamato con riguardo ai profili di omessa o insufficiente motivazione; la Corte ha ritenuto che i profili prospettati erano confusi e in parte vertenti su fatti, non sanabili in sede di legittimità.
Cass. Sez. U. 27/11/2019, n. 31032
Principio enunciato sulle condizioni di ammissibilità della revocazione per errore nella lettura degli atti interni: è ammessa quando sussistono divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti dalla sentenza e dagli atti; la Corte ha applicato questo principio e ritenuto che non sussistesse un errore del genere.
art. 391 bis c.p.c.
Richiamato nel contesto dei mezzi di impugnazione e del procedimento in Cassazione; non è stata ricavata dalla decisione una diversa interpretazione rispetto agli usi processuali ordinari.
art. 395 c.p.c.
Richiamato in connessione con i mezzi e i limiti della motivazione e dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto le doglianze formulate in modo tale da non consentire una valutazione favorevole in sede di legittimità.
D.P.R. n.115/2002, art. 13, comma 1 quater (e comma 1-bis)
Norme richiamate in ordine all'obbligo contributivo per il versamento integrativo del contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento richiesto ai ricorrenti.
Massime di principio
- La revocazione di una sentenza della Cassazione per "errore di percezione" è ammissibile solo se è dimostrabile un evidente contrasto tra la rappresentazione fattuale contenuta nella sentenza e quella emergente dagli atti del giudizio di legittimità; non è sufficiente una diversa interpretazione o una contestazione complessa dei motivi.
- In sede di legittimità sono insindacabili le questioni di fatto; denunce che si basano essenzialmente su ricostruzioni fattuali difficilmente ottengono accoglimento per carenza di ammissibilità o per difetto di rilevanza in Cassazione.
- I motivi di cassazione devono essere formulati in modo ordinato e autosufficiente: un "intreccio disordinato" di doglianze può portare all'inammissibilità anche quando singoli profili potrebbero apparire rilevanti.
- La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) può essere rilevante, ma bisogna provare che il giudice abbia effettivamente deciso su punti estranei al chiesto in modo percepibile dagli atti; non basta dichiarare la non corrispondenza senza chiara dimostrazione dagli atti del processo.
- Se il giudizio di primo grado si è concluso integralmente a favore del contribuente, in appello la strategia difensiva può non richiedere la riproposizione di tutte le medesime doglianze; tuttavia, per finalità di impugnazione successiva, è comunque consigliabile documentare in modo chiaro la posizione processuale e le difese svolte in appello (atto di costituzione, memorie) per evitare contestazioni di mancata deduzione.
- Quando si prospetta la revocazione di una sentenza di Cassazione è fondamentale dimostrare che l'errore denunciato sia immediatamente percepibile e originato da una contraddizione oggettiva fra la sentenza e gli atti, non da una diversa valutazione o preferenza interpretativa.
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