Cassazione Penale, Sentenza n. 12521/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del tribunale di Napoli che, in favore di Nebbia, aveva revocato l'ingiunzione a demolire derivante da sentenza di condanna del 1999. Il ricorso deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in quanto il giudice dell'esecuzione avrebbe rinnovato la valutazione su questioni già decise con precedente ordinanza del 19.11.2021 e avrebbe erroneamente ritenuto rilevante un presunto fatto nuovo, costituito dal rilascio di un permesso in sanatoria del 29.03.2023, senza spiegare come tale elemento incidesse sulla decisione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha condiviso che il giudice dell'esecuzione ha superato la preclusione derivante dalla precedente decisione sulla base di una novita apparente non adeguatamente motivata e ha constatato carenza di spiegazione sulla portata decisiva del nuovo permesso in sanatoria. Perciò la sentenza impugnata e l'ordinanza sono state annullate con rinvio al giudice dell'esecuzione per nuovo esame conforme ai principi indicati in motivazione.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, c.p.p.
Disciplina la inammissibilita dell incidente di esecuzione quando la richiesta sia mera riproposizione di istanza gia rigettata; consente invece nuovo esame se sono dedotti fatti o questioni non valutati nella precedente decisione e quindi non soggetti a preclusione
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39
Prevede il limite percentuale (30%) applicabile in ipotesi di ampliamento attraverso sopraelevazioni ai fini del condono; va applicato quando l intervento sia qualificabile come ampliamento di un fabbricato preesistente
Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 35
Regola la possibilita di eseguire interventi di completamento funzionale nell ambito della procedura di condono previa comunicazione e versamento; evidenzia che i lavori completativi ammessi sono limitati e subordinati a adempimenti formali
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36
Si riferisce al permesso di costruire in sanatoria; la Corte ricorda che la sanatoria presuppone che l oggetto non insist a su altro immobile abusivo e non puo regolarizzare solo porzioni eludendo la valutazione unitaria dell opera abusiva
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b
Indica la fattispecie del reato edilizio di costruzione abusiva; richiamata per affermare che il rilascio di permessi condizionali non puo estinguere il reato se non c e piena conformita
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9
Prevede l ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna; la Corte sottolinea che l ordine va eseguito sull immobile nella sua interezza anche se alcune parti risultino prescritte o sancite diversamente
L.R. 28 novembre 2000, n. 15
Norme regionali per il recupero abitativo dei sottotetti; richiede che l edificio sia legittimo o previamente sanato, quindi il permesso per sottotetto non regolarizza parti di immobile ancora abusive
Massime di principio
- Il giudice dell esecuzione non puo riaprire una valutazione gia definitivamente preclusa in sede esecutiva salvo che siano esposti fatti o profili giuridici realmente nuovi e dotati di incidenza effettiva sull esito della decisione
- La mera esistenza di un successivo titolo amministrativo di sanatoria non e di per se sufficiente a superare la preclusione: il giudice deve spiegare specificamente come e perche quel titolo incide sulla precedente valutazione
- Il principio di immanenza e di unitarieta dell opera abusiva impone che interventi successivi sullo stesso manufatto siano valutati unitariamente ai fini del condono e dell ordine demolitorio; non e ammessa la frammentazione che eluda limiti di consistenza
- Il rilascio di permessi condizionati o provvisori non estingue automaticamente il reato edilizio; la sanatoria richiede conformita integrale alla disciplina urbanistica e non puo regolarizzare porzioni isolate di opera abusiva
- Se la questione sollevata in Cassazione attiene a profili di fatto che richiedono nuovi accertamenti, la verifica sulla preclusione deve essere rimessa al giudice dell esecuzione; la Corte di legittimita puo annullare per vizio di motivazione quando la novita invocata sia inespressa o non provata
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