Cassazione Penale, Sentenza n. 22744/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva revocato i benefici della sospensione condizionale della pena concessi con le sentenze n. 332/2020 e n. 428/2017. Si denunciano: carenza o apparenza di motivazione (violazione artt. 111, comma 6 Cost. e 125, c.3 cpp); mancanza/contraddittorietà della motivazione in relazione alla revoca; violazione degli artt. 168 (e 164) c.p. perché la revoca del beneficio relativo alla sentenza n. 332/2020 sarebbe stata disposta pur essendo nota al giudice che aveva concesso il beneficio la causa ostativa, e senza che il giudice dell'esecuzione avesse acquisito il fascicolo di cognizione per verificare tale circostanza.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla revoca del beneficio connesso alla sentenza n. 428/2017 (revoca ritenuta corretta: nuova condanna del 3/7/2019, entro il quinquennio dall'irrevocabilità della precedente, con cumulo di pene superiore ai limiti di legge). Ha invece accolto il motivo relativo alla sentenza n. 332/2020: l'ordinanza impugnata non mostra di aver acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se la causa ostativa fosse nota al giudice che aveva concesso la sospensione; perciò la revoca relativa alla sentenza n. 332/2020 è annullata e si rinvia al GIP di Roma per nuovo esame conformemente al principio di giurisprudenza richiamato. Il resto del ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen. (primo comma, n.1)
Stabilisce che la sospensione condizionale può essere revocata quando, entro il quinquennio dall'irrevocabilità di una sentenza, il condannato commette altro reato la cui pena, cumulata con la precedente, supera i limiti previsti dalla norma; applicata correttamente alla sentenza n. 428/2017.
art. 164 cod. pen. (comma quarto)
Disciplina le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale: se il beneficio è stato concesso in presenza di cause ostative, la revoca è possibile salvo che tali cause risultassero documentalmente note al giudice che concesse il beneficio.
art. 163 cod. pen.
Richiamato dall'ordinanza impugnata in ordine agli effetti e alle modalità di revoca dei benefici, nel senso di rimando alle norme sull'esecuzione e sulle conseguenze della revoca.
art. 111 Cost. (sesto comma) e art. 125 cod. proc. pen. (comma 3)
Richieste dal ricorrente per censurare la motivazione: invocate in relazione al dovere di motivazione degli atti giurisdizionali e al diritto ad un processo conforme alle garanzie costituzionali; la Corte ha ritenuto però infondati i rilievi nella parte che riguardava la sentenza 428/2017.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015, Longo)
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, prima di revocare la sospensione concessa in presunta violazione dell'art.164 c.p., deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice che aveva concesso il beneficio; principio considerato vincolante e non applicato correttamente nell'ordinanza impugnata quanto alla sentenza n. 332/2020.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale è legittima quando interviene una nuova condanna che, entro il quinquennio dall'irrevocabilità della precedente, determina il cumulo di pene oltre i limiti previsti dall'art.168 c.p.
- Se si sostiene che la sospensione è stata concessa nonostante una causa ostativa (art.164 c.p.), il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se tale causa fosse documentalmente nota al giudice che concesse il beneficio; in mancanza di tale acquisizione la revoca può essere annullata e rinviata.
- I motivi che lamentano carenza motivazionale devono essere valutati distintamente per ciascuna sentenza/beneficio impugnato: alcune revoche possono essere confermate e altre annullate in funzione dei diversi profili di diritto e di fatto.
- In simili contestazioni difensive conviene documentare e provare che la causa ostativa era effettivamente agli atti del giudizio di cognizione (esibendo fascicoli o provando la conoscenza documentale), poiché la prova documentalmente nota esclude la revoca d'ufficio da parte del giudice dell'esecuzione.
- La Corte di legittimità può disporre l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame quando riscontra un vizio procedurale o istruttorio del giudice dell'esecuzione, senza riformare integralmente l'ordinanza impugnata.
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