Sentenza del 09/02/2016 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza della CTP di Matera che aveva rigettato i ricorsi contro gli avvisi relativi a IVA, IRAP e IRPEF per l'anno 2007. Hanno lamentato omessa valutazione delle domande, difetto di motivazione e ulteriori errori di fatto e di diritto. L'Agenzia delle Entrate ha chiesto la riunione degli appelli per connessione oggettiva e litisconsorzio necessario e ha sostenuto l'infondatezza delle doglianze, richiamando l'accordo di accertamento con adesione sottoscritto il 7 dicembre 2010.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riunito gli appelli, ritenendo sussistenti la connessione oggettiva e il litisconsorzio necessario, e li ha rigettati. Il Collegio ha ritenuto assorbente l'accordo sottoscritto dal contribuente, con il quale erano state definite le contestazioni fiscali, concordato il pagamento rateale delle somme in tre anni e assunto l'impegno a non impugnare l'avviso di accertamento emesso in conformità all'accordo. L'accordo è stato considerato chiaro, consapevolmente accettato, vincolante e inoppugnabile anche nei confronti dei soci, compresi quelli subentrati per successione. Le ulteriori contestazioni sono state ritenute prive di pregio. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Accertamento con adesione
Accordo di definizione bonaria dei rilievi sottoscritto il 7 dicembre 2010
L'accordo raggiunto in sede di contraddittorio, se chiaro e sottoscritto consapevolmente dal contribuente, vincola le parti e preclude contestazioni successive incompatibili con gli impegni assunti.
Litisconsorzio necessario
La presenza di una società di persone e dei relativi soci, in relazione ad accertamenti connessi, può rendere necessaria la partecipazione congiunta dei soggetti interessati e giustificare la riunione dei procedimenti.
Principio di vincolatività dell'accordo tra le parti
Le reciproche concessioni contenute nell'accordo, inclusa la rateizzazione e l'impegno a non impugnare l'avviso conforme, devono essere rispettate dalle parti sottoscrittrici e possono produrre effetti anche nei confronti degli altri soci secondo la loro posizione giuridica.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un accordo di accertamento con adesione comporta, di regola, l'obbligo di rispettarne i contenuti e limita fortemente la possibilità di contestare successivamente gli stessi rilievi.
- Le eccezioni relative a errori, condizioni o circostanze che incidono sulla volontà del contribuente devono essere sollevate prima della sottoscrizione o contestualmente alla formazione dell'accordo; non possono normalmente essere introdotte per la prima volta in giudizio per modificarne il significato.
- Un accordo chiaro, dettagliato e accompagnato da prospetti contabili può essere ritenuto prova della piena consapevolezza e accettazione delle condizioni fiscali concordate.
- Nel caso di società di persone, gli effetti dell'accertamento e dell'accordo possono estendersi ai soci secondo la loro responsabilità e posizione fiscale, rendendo opportuna o necessaria la partecipazione di tutti i soggetti interessati al giudizio.
- La proposizione di un ricorso in contrasto con un precedente accordo sottoscritto può essere considerata infondata e pretestuosa, con possibile rigetto dell'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 65 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 81 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 294 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 300 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 9 feb 2016Sentenza del 09/02/2016 n. 301 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →