Sentenza n. 3907/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 4505/2024, depositata e resa pubblica il 17.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 9494/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano n. 4505/2024, relativa all'assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 4505/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero, chiedendo l'accredito complessivo di 1.000 euro sulla carta del docente, la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il ricorso era corredato dalla copia asseverata della sentenza, dall'attestazione del passaggio in giudicato e dalla prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accertato la ritualità del ricorso, rilevando che la sentenza da eseguire era passata in giudicato, era stata notificata il 24 ottobre 2024 e che il ricorso era stato proposto nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, poiché l'inadempimento del Ministero non era stato contestato e risultavano incontestati sia l'an sia il quantum del credito, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di rilasciare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e di accreditarvi 1.000 euro. Per l'ulteriore ipotesi di inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. È stata invece respinta la domanda di astreinte, poiché la carta del docente costituisce un contributo per aggiornamento e formazione, non un corrispettivo, e la condanna a un'ulteriore somma di denaro è stata ritenuta manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base processuale del ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.
art. 114 c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché ritenuta manifestamente iniqua.
art. 114 c.p.a.
È richiamato nel dispositivo con riferimento alla domanda di astreinte, che è stata respinta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Il ricorso per l'esecuzione del giudicato è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo la notificazione del titolo esecutivo e nel rispetto del termine dilatorio previsto dalla norma.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Individua la base normativa della carta elettronica del docente, riconosciuta nel caso concreto per due annualità scolastiche, per un valore complessivo di 1.000 euro.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato, la produzione della copia asseverata del titolo, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della sua notificazione consente di verificare la ritualità dell'azione, compreso il rispetto del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento allegato dal ricorrente e non fornisce elementi sull'esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare l'adempimento sulla base dell'inadempimento non contestato e dell'incontestabilità dell'an e del quantum della prestazione dovuta.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare un commissario ad acta per l'ulteriore ipotesi di inottemperanza, individuando l'ufficio competente e consentendo la delega interna secondo le modalità stabilite nella sentenza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114 c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alla natura della prestazione dovuta, la condanna a un'ulteriore somma di denaro risulti manifestamente iniqua; in particolare, tale esito è stato ritenuto sussistente per l'obbligo di attribuire la carta del docente, avente funzione di contributo per aggiornamento e formazione e non di corrispettivo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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