Cassazione Penale, Sentenza n. 13982/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte militare d'appello che li ha ritenuti colpevoli di diffamazione pluriaggravata in concorso (Pantaloni e Vernarelli) e di una ulteriore diffamazione continuata (Vernarelli). Contestano, in particolare: 1) l'ammissione dell'appello del pubblico ministero per difetto di specificità dei motivi; 2) la mancata considerazione delle loro deposizioni e memorie da parte della Corte d'appello; 3) la valutazione della pertinenza e continenza delle relazioni di servizio, che a loro dire sarebbero state redatte per fini interni e difensivi (ricorso al trasferimento) e sarebbero quindi scriminabili dal diritto di critica o dall'art. 735 d.P.R. n. 90/2010.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché fondate su censure manifestamente infondate e generiche. Ha ritenuto che la Corte militare d'appello abbia fornito una motivazione "rafforzata" e adeguata, dimostrando che le relazioni erano state diffuse intenzionalmente a terzi non legittimati (oltre il destinatario) e contenevano affermazioni false e altamente lesive della reputazione del Maggiore Toppetti. La Corte ha inoltre ritenuto impropria l'applicazione dell'art. 735 d.P.R. n. 90/2010, atteso che i destinatari delle comunicazioni non avevano titolo a essere informati. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali della presente fase, al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
Prevede la procedura di trattazione scritta e la produzione di deduzioni da parte del Procuratore generale militare; utilizzata per la regolazione della fase di cassazione e per consentire conclusioni scritte nel procedimento
art. 735, comma 1, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
"Ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina"
La norma è stata ritenuta inapplicabile nel caso perché le relazioni sono state inviate e distribuite a soggetti non legittimati a riceverle, quindi l'evocazione di tale scriminante non giustifica la diffusione di contenuti diffamatori
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019)
Richiamata per il principio secondo cui la Corte d'appello, quando modifica la valutazione probatoria, deve fornire una motivazione rafforzata che spieghi i diversi accertamenti di fatto
Principio di autosufficienza e regole sulla genericità (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 e altre)
Richiama il principio per cui i motivi di cassazione che invocano atti o deposizioni devono allegare o trascrivere integralmente tali atti; la mancata allegazione rende il motivo generico e inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla disciplina delle spese per ricorsi inammissibili: assenza di colpa grave dei ricorrenti non esclude comunque l'obbligo di rifondere spese e sanzioni quando il ricorso è infondato o inammissibile
Riferimento a norma sulle spese e sanzioni (testo indicato: "a norma dell'ad. 6:L6 cod. proc. pen.")
Nel provvedimento è disposto l'onere delle spese e l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili; l'indicazione normativa riguarda la disciplina processuale sulle conseguenze economiche dell'inammissibilità
Massime di principio
- In ambito militare, la diffusione di documenti contenenti affermazioni false a soggetti non pertinenti all'esercizio gerarchico o amministrativo integra la fattispecie di diffamazione anche se il contenuto riguarda rapporti interni.
- Il diritto di critica e la scriminante prevista dall'art. 735 d.P.R. 90/2010 non legittimano la diffusione di notizie false o la circolazione dei contenuti al di fuori dei canali e dei destinatari previsti dalla norma.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: l'interpretazione e la contestazione di fatti o deposizioni richiedono l'allegazione o la trascrizione integrale degli atti invocati, altrimenti il motivo è manifestamente generico e inammissibile.
- La Corte d'appello può sostituirsi alla valutazione di primo grado se fornisce una motivazione "rafforzata" che spieghi i diversi accertamenti probatori; una motivazione dettagliata e logica rende difficilmente persuasibile il ricorso per cassazione.
- Ricorrere in cassazione senza argomentazioni precise può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche l'obbligo di rifondere le spese, oltre al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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