Sentenza del 12/10/2016 n. 7730 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO - Avviso di rettifica e liquidazione - Determinazione dell'avviamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione dell'avviamento fondata esclusivamente sul costo del lavoro è stata ritenuta non valida, perché non adeguatamente collegata alla situazione concreta dell'azienda e non supportata dalla prova di una futura capacità reddituale. Dal testo non risultano indicati gli ulteriori dettagli processuali, ma l'esito è favorevole al contribuente rispetto alla contestazione del criterio estimativo utilizzato dall'Amministrazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguarda la determinazione dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro. L'Amministrazione avrebbe quantificato l'avviamento basandosi esclusivamente sul costo del lavoro, senza considerare concretamente la realtà aziendale né fornire elementi idonei a dimostrare una potenzialità futura dell'impresa di produrre reddito. Tale metodo è stato ritenuto privo di adeguato fondamento.
Norme richiamate
Normativa sull'imposta di registro e sulla determinazione dell'avviamento
La determinazione dell'avviamento deve essere sostenuta da una motivazione concreta e da elementi riferiti alla specifica realtà aziendale; non è sufficiente utilizzare automaticamente un singolo indicatore, come il costo del lavoro, senza dimostrare la correlazione con il valore economico dell'azienda e con la sua capacità prospettica di produrre reddito.
Massime di principio
- La quantificazione dell'avviamento non può fondarsi automaticamente su un unico dato contabile o gestionale, se tale dato non riflette il valore effettivo dell'azienda.
- L'Amministrazione deve motivare la stima considerando la situazione concreta dell'impresa, inclusi attività esercitata, redditività, clientela, organizzazione e prospettive economiche.
- Un criterio presuntivo è contestabile quando non viene spiegato il nesso tra l'indicatore utilizzato e il maggior valore dell'azienda trasferita.
- La potenzialità futura di produrre reddito deve essere supportata da elementi verificabili e non può essere affermata in modo meramente astratto o apodittico.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe verificare se l'avviso contiene una motivazione analitica e se la stima è coerente con i dati reali dell'impresa.
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