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Sentenza

Sentenza del 04/11/2019 n. 6115 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Separazione - Assegnazione della casa familiare - Atto di rinuncia per facilitare la vendita - Imposta di registro in misura fissa - Compete

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno chiesto il rimborso di euro 13.189,00 versati per la registrazione di un atto notarile con cui avevano rinunciato al diritto di abitazione/assegnazione della casa familiare, originariamente attribuito alla moglie in sede di separazione. La rinuncia era stata effettuata per rendere possibile la vendita dell'immobile. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che l'atto dovesse essere assoggettato a imposta proporzionale, poiché la rinuncia avrebbe determinato la riespansione della piena proprietà in capo ai titolari dell'immobile e sarebbe stata assimilabile alla rinuncia a un diritto reale di godimento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato il diritto dei contribuenti al rimborso. Ha stabilito che l'assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio attribuisce un diritto personale di godimento, non un diritto reale immobiliare. Di conseguenza, la rinuncia a tale diritto non determina una riespansione della proprietà, già piena in capo ai proprietari, ma si limita a rendere nuovamente commerciabile l'immobile. Non è quindi applicabile l'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986, relativo agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento. L'atto è stato ricondotto al regime di favore previsto per gli atti relativi allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione dei suoi effetti civili. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1, parte prima, Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986

    Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi

    La disposizione si applica agli atti riguardanti la proprietà o diritti reali immobiliari di godimento. Non si applica alla rinuncia al diritto personale di godimento derivante dall'assegnazione della casa familiare.

  • Art. 19 della legge 1 dicembre 1970, n. 898

    Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa

    L'esenzione comprende gli atti che i coniugi pongono in essere per regolare i rapporti giuridici ed economici connessi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, inclusa la rinuncia al diritto personale di godimento sulla casa familiare.

  • Art. 4, comma 12-quinquies, d.l. 16/2012

    La disciplina IMU considera il coniuge assegnatario della casa familiare quale soggetto rilevante ai fini dell'imposta, confermando la particolare natura dell'assegnazione e la sua autonomia rispetto alla titolarità dei diritti reali sull'immobile.

  • Art. 16, comma 2, d.l. 119/2018

    È stata ritenuta valida la notifica telematica dell'appello anche quando il giudizio di primo grado si era svolto con modalità cartacea.

  • Art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate

    La complessità della materia è stata considerata una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.

  • Art. 2, comma 49, d.l. 262/2006, convertito dalla legge 286/2006

    La norma è stata invocata dall'Agenzia delle Entrate per sostenere l'applicazione dell'imposta sulle donazioni agli atti gratuiti di trasferimento di diritti, ma la tesi è stata ritenuta non applicabile perché la rinuncia riguardava un diritto personale e non un diritto reale.

Massime di principio

  • L'assegnazione della casa familiare disposta in sede di separazione o divorzio costituisce, secondo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, un diritto personale di godimento e non un diritto reale di abitazione, anche se l'assegnazione è trascritta nei registri immobiliari.
  • La rinuncia all'assegnazione della casa familiare non equivale alla rinuncia a un usufrutto o ad altro diritto reale: non ricostituisce la piena proprietà, che apparteneva già ai proprietari, ma elimina un vincolo personale di godimento e facilita la vendita dell'immobile.
  • In presenza dei presupposti del caso concreto, l'atto di rinuncia collegato alla regolazione dei rapporti tra ex coniugi può beneficiare dell'esenzione prevista per gli atti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, anziché essere tassato proporzionalmente come trasferimento o rinuncia a un diritto reale.
  • La qualificazione fiscale dell'atto dipende dalla natura effettiva del diritto oggetto di rinuncia: se si tratta realmente di un diritto reale immobiliare, può trovare applicazione la tassazione proporzionale; se si tratta dell'assegnazione della casa familiare come diritto personale, tale assimilazione non è corretta.
  • La formulazione dell'atto notarile e il collegamento documentabile con la separazione o il divorzio sono rilevanti per dimostrare che la rinuncia è finalizzata a regolare i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi e non a realizzare una liberalità o un trasferimento gratuito di diritti.

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