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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33283/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna di Maiolino per il reato di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi (art. 256, co. 1, lett. a) e b), d.lgs. 152/2006). Il ricorrente contestava la qualificazione degli oggetti come rifiuti (sostenendo che si trattava di materiali riutilizzabili o di deposito temporaneo in vista dello smaltimento), la mancanza di contaminazione del suolo e la non abitualità della condotta, chiedendo altresì il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Il ricorso è stato articolato come censura del travisamento delle prove e della mancata applicazione dell'art. 131-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per contenuto non consentito nel giudizio di legittimità, rilevando che il motivo mirava a una rivisitazione dei fatti e della valutazione delle prove adeguatamente svolta dai giudici di merito. Ha confermato che la qualificazione come rifiuti e la valutazione della gravità e dell'abitualità della condotta sono questioni di fatto insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logica. Ha escluso l'esame dell'eventuale prescrizione intervenuta dopo la sentenza di secondo grado in ragione dell'inammissibilità del ricorso. All'esito è stata pronunciata condanna alle spese e ordine di versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Norma che incrimina il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi; la Corte ha ritenuto provata la sussistenza del reato alla luce della quantità, tipologia e modalità di abbandono dei materiali rinvenuti nell'area adiacente all'officina.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità per il rilevantissimo quantitativo di rifiuti, la loro tipologia e le condizioni di abbandono che dimostravano gravità e abitualità, valutazione che la Cassazione ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità.

  • art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Definizione di rifiuto; la Corte di Cassazione ha ribadito che la qualificazione di un oggetto come rifiuto è una quaestio facti demandata al giudice del merito e non riesaminabile in cassazione se motivata logicamente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Casi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze avanzate (travisamento delle prove e simili) fossero generiche e costituivano un tentativo di riesame dei fatti, motivo per cui il ricorso è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che regola le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Cassazione l'ha applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dal Pubblico Ministero in riferimento a possibili ipotesi di proscioglimento; la Corte ha osservato che non emergono cause evidenti di proscioglimento, ma ha comunque escluso l'esame di questioni sopravvenute (come la prescrizione) in ragione dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a rivedere la valutazione di merito sui fatti: le questioni di fatto (es. la qualificazione di materiali come rifiuti, la quantità e le modalità di abbandono, l'abitualità della condotta) sono insindacabili se motivate logicamente dai giudici di merito.
  • I ricorsi per cassazione devono contenere censure specifiche e un confronto critico con le motivazioni dei giudici di merito; doglianze generiche o meri inviti a riconsiderare le prove determinano l'inammissibilità.
  • L'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) dipende da una valutazione complessiva di quantità, tipologia dei rifiuti, potenziale pericolo e occasionalità della condotta: assenza di contaminazione del suolo da sola non garantisce la tenuità.
  • Se la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile non può valutare eventi sopravvenuti (es. prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata): l'inammissibilità impedisce l'esame di estinzioni successive del reato.
  • Per contestare con successo in Cassazione una qualificazione giuridica derivante da valutazioni fattuali è necessario dimostrare vizi logici o giuridici nella motivazione dei giudici di merito, non limitarsi a una interpretazione alternativa dei fatti.
  • Nel ricorso va privilegiata la censura di errori di diritto, violazioni di norme procedurali o vizi logici nella motivazione, piuttosto che il riesame probatorio.

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