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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23446/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati previsti dall'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309/1990, valutati in due distinte sentenze. I fatti contestati riguardano episodi di detenzione di sostanze (dic.2013 - feb.2016) e di cessione (maggio-luglio 2014). Il Tribunale aveva escluso la continuazione valorizzando la distanza temporale (circa quattro anni), la diversità dei luoghi, le diverse modalità di esecuzione (talvolta con complici, talvolta in via personale) e configurando le condotte come espressione di una generica inclinazione a delinquere. Il ricorrente, tramite difesa, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che le condotte si integrano in un unico disegno criminoso: la detenzione della droga fin dal dicembre 2013 era finalizzata alla successiva cessione, la sostanza e la catena di approvvigionamento sono le stesse, e la diversità dei luoghi e dei ruoli dei complici non esclude l'unitarietà della programmazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il fascicolo al Tribunale di Roma in diversa composizione per nuovo giudizio. La Cassazione ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia adeguatamente valutato la congruenza tra i gruppi di reati già unificati in sede di cognizione e le ulteriori condotte impugnate; ha censurato l'eccessiva valorizzazione della distanza temporale, della diversità dei luoghi e delle modalità, e l'assenza di motivazione sul collegamento finalistico tra detenzione e cessione. La Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve tener conto delle valutazioni già compiute dal giudice di merito e motivare espressamente se intende discostarsene; in mancanza, l'annullamento e il rinvio sono necessari.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (commi 1 e 4)

    Norma che punisce condotte inerenti a detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte ricorda la natura plurima della fattispecie e la necessità di valutare se pluralità di condotte costituisca un unico disegno criminoso sulla base del contesto finalistico (detenzione programmata per la cessione).

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p.

    Grounds di impugnazione invocate: violazione di legge e vizio di motivazione; la Cassazione esercita sindacato di legittimità sui profili di corretta applicazione della norma e sulla coerenza logico-argomentativa della motivazione.

  • Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023 (dep. 2024), Rv. 285809

    Giurisprudenza citata che impone al giudice dell'esecuzione di valutare il riconoscimento del vincolo della continuazione alla luce delle valutazioni già compiute dal giudice di cognizione, e di motivare ogni eventuale disaccordo.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Principio consolidato secondo cui il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica della presenza di un logico apparato argomentativo; non compete a questa Corte rivedere i fatti gratuitamente, ma verificare la correttezza del ragionamento.

  • Sez. 2, n. 7155 del 11/01/2024, Rv. 285999

    Citazione richiamata in relazione alla disposizione del rinvio a diverso giudice per un nuovo esame quando l'annullamento è disposto dalla Corte.

Massime di principio

  • La continuazione va riconosciuta quando le condotte, pur episodiche nel tempo, risultano collegate da un medesimo disegno criminoso o da un collegamento finalistico (es. detenzione programmata per la cessione).
  • La distanza temporale e la pluralità dei luoghi non escludono di per sé la continuazione se è dimostrabile l'unitarietà della programmazione e l'inserimento di un gruppo di reati nell'altro.
  • La diversa partecipazione di soggetti (fornitori, esecutori) non impedisce il riconoscimento della continuazione: ruoli operativi differenti possono essere compatibili con un unico progetto criminoso.
  • Il giudice dell'esecuzione, nel riesaminare il vincolo della continuazione, deve tenere conto delle valutazioni già operate dal giudice di cognizione e motivare puntualmente le ragioni del dissenso; la mancata motivazione adeguata è causa di annullamento e rinvio.
  • Il sindacato di legittimità è limitato a verificare la coerenza logico-argomentativa della decisione impugnata; non è ammessa una nuova, libera riconsiderazione dei fatti senza adeguata motivazione.
  • La mera inclinazione a delinquere o la ricorrenza di reati non sostituisce l'accertamento del vincolo di continuazione: devono emergere elementi che attestino programmazione e collegamento finale tra le condotte.

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