Cassazione Civile, Ordinanza n. 06508/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
Una compagnia assicuratrice era stata ammessa al passivo del fallimento di una società per un credito di regresso derivante dall’escussione di una polizza prestata a garanzia dell’adempimento di obbligazioni nascenti da una convenzione pubblica relativa a diritti di superficie su compendi immobiliari. La creditrice aveva chiesto il riconoscimento della prelazione ipotecaria su un’ipoteca iscritta pochi giorni dopo un atto di riscadenziamento del debito, sostenendo che la garanzia era stata concessa in esecuzione di un piano attestato di risanamento e quindi sottratta a revocatoria ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. Contestava inoltre il mancato riconoscimento degli interessi convenzionali, sia per il periodo anteriore alla domanda di concordato sia per quello successivo, deducendo che il credito era assistito da ipoteca e che i tassi pattuiti risultavano dal titolo. Il tribunale aveva escluso la prelazione ipotecaria per revocabilità della garanzia, negato gli interessi convenzionali successivi alla domanda di concordato e, per quelli anteriori, aveva ritenuto mancata la prova del saggio applicabile e dei conteggi. Con il ricorso per cassazione la compagnia ha dedotto, in sintesi: difetto di interesse del fallimento a resistere per effetto di un programma di liquidazione che contemplava la risoluzione della convenzione; erronea applicazione delle norme sulla retrodatazione del periodo sospetto nella consecuzione concordato-fallimento; erronea interpretazione dell’esenzione da revocatoria del piano attestato e del relativo riparto dell’onere della prova; erronea esclusione degli interessi convenzionali e, in subordine, omesso riconoscimento degli interessi per difetto di conteggi pur in presenza del titolo contrattuale.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi quattro motivi, confermando sul punto la correttezza della decisione del tribunale: il curatore aveva interesse a eccepire la revocabilità dell’ipoteca; nella consecuzione tra concordato e fallimento il termine sospetto si calcola dalla pubblicazione della domanda di concordato; l’esenzione ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall. richiede la verifica giudiziale dell’effettiva idoneità ex ante del piano al risanamento e il tribunale aveva accertato, con motivazione non censurata, la manifesta inettitudine del piano; di conseguenza era corretta l’esclusione della prelazione ipotecaria. Ha invece accolto parzialmente il quinto motivo: ha ritenuto infondato il rilievo del tribunale secondo cui, in mancanza di conteggi analitici, non potevano essere riconosciuti gli interessi convenzionali anteriori alla domanda di concordato, affermando che è sufficiente la produzione del titolo contrattuale che disciplina il calcolo degli interessi e che il giudice deve applicarne le regole, eventualmente anche con ausilio tecnico. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al tribunale di Rimini in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
È stato invocato per contestare la sussistenza dell’interesse del fallimento a resistere; la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di carenza di interesse.
art. 104-ter l.fall.
Richiamato in relazione al programma di liquidazione; la Corte ha ritenuto che la previsione di un’azione futura di scioglimento/risoluzione non eliminasse l’interesse del curatore a eccepire la revocabilità della garanzia.
art. 67, comma 1, n. 4, l.fall.
Il termine sospetto per la revocatoria delle garanzie per debiti scaduti, nella consecuzione con il concordato, decorre dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro imprese.
art. 69-bis, comma 2, l.fall.
In caso di fallimento successivo a domanda di concordato, retrodata il decorso dei termini revocatori alla data di pubblicazione della domanda di concordato.
art. 162 l.fall.
È stata esclusa la possibilità di sindacare incidentalmente la sentenza dichiarativa di fallimento; la disciplina richiamata non impedisce che, prima della declaratoria di inammissibilità del concordato, creditori, P.M. e lo stesso debitore possano chiedere il fallimento.
art. 67, comma 3, lett. d), l.fall.
L’esenzione da revocatoria per gli atti esecutivi di un piano attestato richiede che il piano appaia ex ante idoneo al risanamento della esposizione debitoria e al riequilibrio finanziario, con verifica giudiziale dell’effettiva idoneità almeno nei limiti della manifesta inettitudine.
art. 54, comma 3, l.fall.
Richiamato dalla ricorrente per gli interessi del credito ipotecario; la censura è stata ritenuta assorbita dal rigetto delle questioni sulla prelazione ipotecaria.
art. 55 l.fall.
La sospensione del decorso degli interessi, nel fallimento successivo a concordato inammissibile, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato.
art. 1284 c.c.
Richiamato in tema di interessi; la Corte ha affermato che, per gli interessi convenzionali, conta il titolo contrattuale e la disciplina di calcolo ivi contenuta.
art. 2855 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per l’estensione degli interessi al credito ipotecario; la questione è rimasta assorbita in parte e in parte non accolta.
art. 360 c.p.c.
È stato il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame/erronea valutazione in fatto; la Corte ha accolto solo la censura relativa agli interessi convenzionali per insufficienza dei conteggi.
art. 42, comma 1, l.fall.
Richiamato per affermare che i beni del fallito entrano nell’attivo fallimentare, rilevando poi soltanto nella fase di riparto l’eventuale perdita del bene gravato.
art. 88, comma 2, l.fall.
Richiamato in relazione all’acquisizione all’attivo fallimentare dei beni del fallito, anche se la garanzia potrebbe perdere in seguito efficacia pratica.
art. 6 l.fall.
Richiamato per affermare che anche il debitore può presentare istanza di fallimento in determinati casi.
art. 14 l.fall.
Richiamato insieme all’art. 6 l.fall. per la legittimazione del debitore a chiedere il fallimento.
art. 217 n. 4 l.fall.
Richiamato per mostrare che la richiesta di fallimento può integrare un obbligo del debitore in certe situazioni.
art. 224, n. 1, l.fall.
Richiamato in relazione agli obblighi penalmente sanzionati del debitore di attivarsi per il fallimento.
art. 236, comma 2, n. 1, l.fall.
Richiamato per ribadire che l’obbligo di chiedere il fallimento può sussistere anche nel corso della procedura di concordato preventivo.
Massime di principio
- In sede di ammissione al passivo, il curatore ha interesse a eccepire la revocabilità di una garanzia reale anche se il bene gravato non è attualmente nell’attivo o potrebbe essere successivamente perduto: l’eventuale mancanza del bene incide sulla fase di riparto, non sull’accertamento del passivo.
- Quando alla domanda di concordato segua il fallimento, il periodo sospetto per la revocatoria delle garanzie si calcola dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, purché vi sia consecuzione tra le procedure come espressione di una medesima situazione di crisi o dissesto.
- L’esenzione da revocatoria per gli atti esecutivi di un piano attestato richiede che il piano appaia ex ante idoneo al risanamento dell’esposizione debitoria e al riequilibrio finanziario; il giudice può verificare tale idoneità, almeno nei limiti della manifesta inettitudine del piano, senza che l’attestazione professionale lo vincoli in modo assoluto.
- Nell’ambito della revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., il terzo che invoca l’esenzione deve comunque confrontarsi con la dimostrazione dell’esistenza di un piano realmente funzionale al risanamento, non essendo sufficiente la mera formale presenza di un’attestazione.
- Per l’ammissione al passivo degli interessi convenzionali è sufficiente la produzione del titolo negoziale che ne disciplini il calcolo; in mancanza di conteggi analitici il giudice non può rigettare la domanda in modo apodittico, ma deve applicare la disciplina pattuita, anche ricorrendo, se necessario, a consulenza tecnica contabile.
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