Sentenza n. 13122/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento il provvedimento del “Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo – Servizio Trattamento Economico – Ufficio Trattamento Economico di Attività” distinto al -OMISSIS- di prot. 2018, avente ad oggetto il “Recupero di somme corrisposte in eccesso – Conclusione del procedimento amministrativo – Eredi Ten Col. (deceduto) -OMISSIS-, notificato a mezzo servizio postale in data 04.04.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di restituzione di somme stipendiali corrisposte durante l'aspettativa per infermità, per complessivi € 10.514,30, ridotti a € 7.233,84 al netto IRPEF
Esito
Favorevole al ricorrente (erede di militare)
Prevale il privato
La controversia
Il militare era stato collocato in aspettativa per infermità dal 28 novembre 2008 al 24 marzo 2010, quando era stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio permanente effettivo e posto in congedo. Il procedimento per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, avviato nel novembre 2008, era stato definito negativamente soltanto il 3 agosto 2018, circa dieci anni dopo. L'Amministrazione aveva quindi richiesto all'erede la restituzione del 50% dello stipendio corrisposto oltre il dodicesimo mese di aspettativa, richiamando l'art. 39, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009. La ricorrente chiedeva l'accertamento dell'illegittimità e/o nullità della pretesa, deducendo anche la prescrizione quinquennale del credito, individuando il dies a quo nei singoli pagamenti, l'inerzia e la condotta dilatoria dell'Amministrazione nella definizione del procedimento sulla causa di servizio, nonché la violazione del diritto di difesa. Invocava inoltre il legittimo affidamento, la buona fede nella percezione delle somme e la tutela dei beni ai sensi dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. L'Amministrazione sosteneva invece che il pagamento integrale fosse dovuto durante la pendenza del procedimento e che, dopo il diniego della causa di servizio, la restituzione costituisse indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., soggetto alla prescrizione decennale, decorrente dalla conoscenza formale del diniego nel novembre 2018.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione esclusiva, trattandosi di diritti retributivi relativi a personale militare in regime di pubblico impiego non contrattualizzato, e ha qualificato la domanda come accertamento della legittimità della pretesa restitutoria, senza applicazione di termini decadenziali propri dell'impugnazione di atti autoritativi. Nel merito ha interpretato l'art. 39, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 51/2009 nel senso che la garanzia prevista dal comma 3 — secondo cui non si procede alla ripetizione quando la pronuncia sulla causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dall'inizio dell'aspettativa — costituisce una disposizione di maggior favore applicabile anche al personale dichiarato totalmente non idoneo al servizio, disciplinato dal comma 4. Il Collegio ha valorizzato l'omogeneità sostanziale tra l'inidoneità parziale e quella assoluta e ha ritenuto irragionevole assoggettare al regime più sfavorevole il militare totalmente inidoneo, la cui capacità lavorativa e reddituale è maggiormente compromessa. Poiché il procedimento sulla causa di servizio era stato definito oltre il termine di ventiquattro mesi, l'Amministrazione aveva perso il titolo legale per recuperare le somme. Il difetto di titolo ha reso superfluo l'esame della prescrizione e degli ulteriori profili di affidamento e tutela convenzionale. Il ricorso è stato accolto, con accertamento e dichiarazione della nullità della pretesa restitutoria; spese compensate per la natura dibattuta della questione.
Norme richiamate
art. 39, comma 3, d.P.R. 51/2009
Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
La disposizione costituisce una garanzia di maggior favore che impedisce la ripetizione delle somme corrisposte durante l'aspettativa quando la pronuncia sulla causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese.
art. 39, comma 4, d.P.R. 51/2009
La disciplina applicabile al personale collocato in aspettativa in attesa della pronuncia sulla causa di servizio deve essere letta insieme alle disposizioni di maggior favore; tale rinvio consente di applicare anche al personale totalmente non idoneo la garanzia di irripetibilità prevista dal comma 3.
art. 2033 c.c.
L'Amministrazione aveva qualificato la richiesta restitutoria come ripetizione dell'indebito oggettivo, ma tale qualificazione non è stata ritenuta idonea a fondare la pretesa in assenza del titolo legale per il recupero.
art. 2948 c.c.
La ricorrente aveva invocato la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi; il TAR non ha esaminato la questione perché il difetto originario del titolo restitutorio era assorbente.
art. 2946 c.c.
L'Amministrazione aveva invocato la prescrizione ordinaria decennale dell'azione di ripetizione; il TAR non ha esaminato la questione, essendo risultata priva di titolo la pretesa di recupero.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
La tutela convenzionale dei beni è richiamata quale elemento coerente con un'interpretazione che impedisca il recupero tardivo di somme percepite durante una lunga inerzia amministrativa.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La controversia è stata trattata nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego militare non contrattualizzato, quando la controversia riguarda diritti retributivi e richieste restitutorie fondate su atti paritetici, la tutela è esercitabile mediante accertamento senza i termini decadenziali propri dell'impugnazione di provvedimenti autoritativi, restando rilevanti i termini di prescrizione.
- L'art. 39, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 51/2009 deve essere interpretato nel senso che la previsione di maggior favore per cui non si procede alla ripetizione delle somme corrisposte durante l'aspettativa, se la pronuncia sulla causa di servizio interviene oltre il ventiquattresimo mese, si applica sia al personale dichiarato permanentemente non idoneo in modo parziale sia a quello dichiarato permanentemente non idoneo in modo assoluto.
- L'inerzia dell'Amministrazione nel definire il procedimento di accertamento della dipendenza da causa di servizio oltre il termine di ventiquattro mesi comporta la perdita del titolo per recuperare le somme corrisposte durante l'aspettativa, indipendentemente dal carattere parziale o assoluto dell'inidoneità.
- È irragionevole interpretare la disciplina in modo da sottoporre al regime restitutorio più gravoso il militare totalmente inidoneo rispetto a quello parzialmente inidoneo, poiché la totale inidoneità compromette in misura maggiore la capacità lavorativa e reddituale e giustifica l'applicazione della disciplina di maggior favore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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