Sentenza del 19/08/2015 n. 16971 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., un vizio di motivazione nella parte in cui era stata confermata la legittimità della cartella di pagamento relativa al presunto omesso versamento di ritenute alla fonte per Euro 24.186,71, oltre interessi e sanzioni, con riferimento alla dichiarazione modello 770/2002 per l'anno 2001. La Commissione regionale aveva invece ritenuto legittimo anche l'utilizzo in compensazione di Euro 9.062,37 a titolo di rimborso Irpef.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune perché il motivo relativo al vizio di motivazione non conteneva il necessario "momento di sintesi", ossia la chiara indicazione del fatto controverso e decisivo rispetto al quale la motivazione sarebbe stata omessa, insufficiente o contraddittoria. Tale requisito era previsto dall'art. 366-bis c.p.c. per i ricorsi contro sentenze pubblicate tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009, periodo nel quale rientrava la sentenza impugnata, depositata il 19 gennaio 2009. La decisione regionale è quindi rimasta ferma. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo, ma il motivo deve rispettare gli specifici requisiti formali previsti dalla legge applicabile ratione temporis.
Art. 366-bis c.p.c.
chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione
Per i ricorsi proposti nel periodo di vigenza della norma, la censura di vizio motivazionale doveva concludersi con un momento di sintesi, equivalente al quesito di fatto. La sua omissione comportava l'inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6
Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c., rendendo obbligatori i quesiti e il momento di sintesi per i ricorsi soggetti alla disciplina temporale prevista.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)
Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. a decorrere dal 4 luglio 2009; tuttavia, la norma continuava ad applicarsi ai ricorsi relativi a sentenze pubblicate durante il periodo di sua vigenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il rispetto dei requisiti formali del ricorso è essenziale: la mancanza di un requisito imposto dalla disciplina applicabile può determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Per stabilire quali requisiti debba avere un ricorso, occorre verificare la data di pubblicazione della sentenza impugnata e non soltanto la data di proposizione del ricorso.
- Quando si denuncia un vizio di motivazione soggetto alla disciplina dell'art. 366-bis c.p.c., il motivo deve individuare in modo specifico il fatto decisivo controverso e spiegare perché la motivazione sia omessa, contraddittoria o insufficiente.
- La dichiarazione di inammissibilità per carenze formali impedisce alla Corte di cassazione di valutare la fondatezza sostanziale della contestazione tributaria.
- L'assenza di attività difensiva della parte intimata può comportare la mancata liquidazione delle spese processuali, anche se il ricorso viene dichiarato inammissibile.
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