Cassazione Civile, Sentenza n. 2474/2022 del 27/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione 15.6.2018 n.15767. I ricorrenti contestavano tre presunti errori di fatto: 1) errata trasposizione/interpretazione di una decisione delle Sezioni Unite da parte della sentenza revocanda; 2) omissione di considerare che il giudice di merito aveva liquidato anche un danno patrimoniale (deprezzamento dell'immobile) che secondo i ricorrenti avrebbe dovuto rimanere a carico del proprietario; 3) decisione della Corte di cassazione nel merito senza che risultasse trasmesso il fascicolo d'ufficio dalla Corte d'appello.
La decisione
La Terza Sezione civile della Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure dedotte siano in realtà errori di diritto e non "travisamenti" dei fatti ai sensi dell'art.395 c.p.c., e quindi non consentano la revocazione. In particolare: l'asserita errata interpretazione di precedente giurisprudenza è errore di diritto; la questione se il proprietario sia o meno responsabile per danni patrimoniali derivanti da immissioni del conduttore è una questione di diritto e non di fatto (e comunque, secondo la Corte, se il proprietario non è responsabile in iure la distinzione patrimoniale/non patrimoniale non regge); l'eventuale mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio costituisce errore di diritto e non travisamento dei fatti. Sono compensate integralmente le spese del giudizio di revocazione; è dato atto dell'obbligo, a carico dei ricorrenti, del versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c.
La Corte interpreta che la revocazione per errore di fatto è ammessa solo per il travisamento dei fatti costitutivi o probatori; l'errata interpretazione di una precedente pronuncia giurisprudenziale è un errore di diritto e non giustifica la revocazione.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater
La disposizione riguarda l'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo a carico dei ricorrenti.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come riferimento per il parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso, utilizzato per quantificare l'ulteriore importo.
Principio condizionalistico (giurisprudenziale)
La Corte applica il principio secondo cui un'omissione consistente nel non aver minacciato o intimato il conduttore non può essere ritenuta concausa dell'evento dannoso se essa avrebbe potuto al massimo condizionare il comportamento del conduttore, non evitare l'evento: ergo manca il nesso di causalità idoneo a fondare responsabilità del proprietario.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamata)
La Corte osserva che la presunta errata interpretazione di una pronuncia delle Sezioni Unite configura un errore di diritto e non un travisamento dei fatti; pertanto non può costituire motivo di revocazione.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art.395 c.p.c. è ammessa solo per travisamenti dei fatti probatori o costitutivi; non è lo strumento per contestare errori di diritto o la corretta interpretazione di precedenti giurisprudenziali.
- La contestazione della correttezza dell'interpretazione di una sentenza (anche delle Sezioni Unite) costituisce questione di diritto e non può essere trasformata in motivo di revocazione per "errore di fatto".
- Se la regola di diritto esclude la responsabilità del proprietario per le immissioni provenienti dal conduttore, l'esclusione opera sia rispetto ai danni patrimoniali sia a quelli non patrimoniali, salvo specifiche ragioni normative o di fatto che giustifichino diversamente.
- La mancata trasmissione del fascicolo d'ufficio ai fini della decisione di legittimità, se denunciata, configura in genere un vizio di diritto/irregolarità procedurale e non un travisamento dei fatti idoneo a giustificare la revocazione.
- In giudizi con esiti alterni tra i diversi gradi, la Corte può compensare le spese; il rigetto del ricorso di revocazione può comportare l'obbligo di versare il contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa.
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