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Sentenza

Sentenza del 01/03/2019 n. 6081 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 1999-2004 e recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, i redditi ritenuti prodotti e non dichiarati. Sebbene B.A. avesse trasferito formalmente la residenza anagrafica all'estero, in un Paese a fiscalità privilegiata, la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione relativa di residenza fiscale in Italia prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del TUIR. Il contribuente sosteneva di avere effettivamente trasferito all'estero la propria dimora, i propri interessi e la propria attività, contestando inoltre la proroga dei termini di accertamento, la motivazione degli avvisi, il mancato riconoscimento dei costi, la ripresa IVA e l'applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i tredici motivi di ricorso. Ha stabilito che la presunzione di residenza italiana opera per i periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della norma, indipendentemente dalla data in cui il contribuente si era trasferito all'estero. La semplice dimostrazione di una dimora, di un'abitazione o di utenze all'estero non era sufficiente a provare il trasferimento effettivo del domicilio e del centro principale degli interessi personali, economici e professionali. È stata ritenuta applicabile anche la proroga dei termini di accertamento, poiché l'accertamento presupponeva proprio la residenza fiscale italiana e il conseguente obbligo dichiarativo. In astratto, i costi inerenti e documentati possono essere considerati anche in sede giudiziale, ma nel caso concreto il contribuente li aveva indicati in modo generico e forfettario, senza adeguata dimostrazione dell'inerenza. Gli avvisi sono stati ritenuti sufficientemente motivati e le sanzioni legittime, non essendovi obiettiva incertezza normativa né specifiche cause di esclusione della colpevolezza. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 20.000 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, commi 2 e 2-bis (TUIR)

    Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato

    La norma introduce una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia per i cittadini italiani trasferiti in Paesi a fiscalità privilegiata. Il contribuente deve fornire la prova contraria dimostrando il trasferimento effettivo della residenza o del domicilio e del centro principale dei propri interessi personali, economici e professionali.

  • D.M. 4 maggio 1999

    Individua gli Stati e territori considerati a fiscalità privilegiata ai fini dell'applicazione della presunzione di residenza italiana.

  • Codice civile, art. 43

    Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Gli interessi comprendono sia quelli economici e professionali sia quelli personali e affettivi.

  • L. n. 488 del 1998, art. 10

    Ha introdotto nell'art. 2 del TUIR il comma 2-bis. La disposizione si applica ai periodi d'imposta successivi alla sua entrata in vigore, senza costituire applicazione retroattiva.

  • L. n. 289 del 2002, art. 10

    Prevede una proroga dei termini per l'accertamento. La Corte ha ritenuto applicabile la proroga anche al contribuente che non aveva presentato la dichiarazione, poiché l'accertamento fiscale lo considerava residente in Italia e quindi obbligato alla dichiarazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Richiede che l'avviso di accertamento sia adeguatamente motivato. L'allegazione dei documenti richiamati non è necessaria quando l'avviso ne riproduce il contenuto essenziale e consente al contribuente di comprendere la pretesa.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56

    Disciplina la motivazione degli atti di accertamento IVA secondo criteri analoghi a quelli previsti per gli accertamenti delle imposte sui redditi.

  • Costituzione, art. 53

    Impone che l'imposizione sia commisurata alla reale capacità contributiva. In linea generale, il reddito accertato deve essere depurato dei costi inerenti e documentati, anche se non indicati in dichiarazione.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6

    Consente l'esclusione delle sanzioni in presenza di cause di non colpevolezza o di obiettiva incertezza normativa. Nel caso concreto la norma sull'obbligo dichiarativo è stata ritenuta chiara e il contribuente non ha indicato specifiche circostanze esimenti.

  • L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3 (Statuto del contribuente)

    Tutela il contribuente in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa o di affidamento, ma non si applica quando la disciplina violata è sufficientemente chiara.

Massime di principio

  • Il trasferimento formale della residenza all'estero non è di per sé sufficiente a escludere la residenza fiscale italiana, soprattutto quando il trasferimento avviene verso un Paese a fiscalità privilegiata.
  • Quando opera la presunzione prevista dall'art. 2, comma 2-bis, del TUIR, l'onere della prova si trasferisce sul contribuente, che deve dimostrare concretamente il trasferimento all'estero del domicilio e del centro principale degli interessi, non soltanto della dimora abituale.
  • La prova deve essere valutata complessivamente e può comprendere documentazione relativa ad abitazione, utenze, permanenza, attività professionale, rapporti economici, relazioni personali e gestione degli interessi in Italia e all'estero.
  • La presunzione si applica anno per anno ai periodi d'imposta interessati dalla norma; non è decisiva la data originaria di cancellazione dalle anagrafi italiane.
  • In caso di accertamento di redditi non dichiarati, i costi possono essere riconosciuti se il contribuente li prova analiticamente e dimostra la loro inerenza alla produzione del reddito. Una deduzione forfettaria o generica è normalmente insufficiente.
  • Un avviso di accertamento può essere valido anche senza allegare tutti i documenti richiamati, purché ne riporti il contenuto essenziale e permetta al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.
  • L'esclusione delle sanzioni richiede la prova di una concreta causa di non colpevolezza o di un'obiettiva incertezza normativa; il semplice disaccordo sull'interpretazione delle norme non è sufficiente.
  • Nel giudizio tributario il giudice può rideterminare nel merito la pretesa fiscale, invece di limitarsi ad annullare l'atto, quando emergano costi deducibili o altri elementi sostanziali adeguatamente provati.

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