Sentenza n. 9286/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della delibera 25) prot. n. 72/CV/2024 inerente la “procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a Giudice Onorario di Pace per la copertura di tre posti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore (circondario di Napoli Nord)” con cui il CSM, previa delibera della competente Commissione, ha disposto di “nominare Giudice Onorario di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore (circondario di Napoli Nord) gli aspiranti: 1) La Rosa Claudio; 2) Rega Anna; 3) Trezza Carla”; nonché del verbale della seduta del Consiglio Superiore del 17.12.2025. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23.4.2026: del decreto del Ministero della Giustizia di nomina a Giudice di Pace onorario presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore del dott. Claudio La Rosa, emesso il 10.2.2026; del decreto del Ministero della Giustizia di nomina a Giudice di Pace onorario presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore della dott.ssa Anna Rega, emesso il 10.2.2026; del decreto del Ministero della Giustizia di nomina a Giudice di Pace onorario presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore della dott.ssa Carla Trezza, emesso il 10.2.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del CSM di nomina di tre aspiranti a Giudice Onorario di Pace presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore, nonché i successivi decreti ministeriali di nomina
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato non nominato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, inizialmente collocato all'undicesimo posto e successivamente al quinto posto della graduatoria provvisoria, aveva partecipato alla procedura per l'ammissione al tirocinio finalizzato alla nomina a Giudice Onorario di Pace per tre posti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Frattamaggiore. Dopo la rinuncia del primo classificato, il CSM aveva nominato i tre candidati successivi, senza includere il ricorrente. Il ricorso principale è stato fondato sulla violazione dell'art. 4, comma 4, lettera a), del d.lgs. n. 116/2017, dell'art. 136 Cost., dell'art. 97 Cost. e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, in ragione della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 213/2025, che aveva dichiarato illegittimo il limite massimo di dieci anni previsto per la valutazione dell'anzianità professionale quale titolo di preferenza. Il ricorrente sosteneva che, considerata l'anzianità complessiva di iscrizione all'albo forense, avrebbe dovuto precedere i candidati nominati. Con i motivi aggiunti ha impugnato i decreti ministeriali di nomina, deducendo la violazione degli artt. 6, comma 5, e 7, comma 7, del d.lgs. n. 116/2017 e delle corrispondenti disposizioni del bando, nonché l'illegittimità derivata delle nomine per violazione della sentenza costituzionale. Il CSM aveva eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che l'atto lesivo fosse la precedente graduatoria di ammissione al tirocinio, non tempestivamente impugnata.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo tempestiva l'impugnazione della delibera di nomina. La graduatoria predisposta per l'ammissione al tirocinio non costituisce infatti l'atto terminale della procedura, poiché il tirocinio è fase prodromica rispetto alla valutazione dell'idoneità e al successivo conferimento dell'incarico; la lesione definitiva si è concretizzata con la delibera di nomina e con i decreti ministeriali successivamente impugnati. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti. La declaratoria di illegittimità costituzionale opera, di regola, retroattivamente, rendendo non più applicabile la norma incostituzionale anche ai rapporti pendenti, salvo i rapporti esauriti e le situazioni definitivamente consolidate, tra cui gli atti amministrativi non più impugnabili. Poiché la delibera di nomina era stata tempestivamente impugnata, le posizioni dei candidati nominati non si erano consolidate come rapporti esauriti. Il CSM è stato quindi onerato di rinnovare la valutazione dei concorrenti collocati nella graduatoria finale, compreso il ricorrente, applicando la disciplina risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213/2025 e valutando l'intera anzianità professionale, senza il limite massimo di dieci anni. Le nomine sono state pertanto annullate nei limiti necessari alla riedizione della valutazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 4, lettera a), d.lgs. 116/2017
in caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità
La parte relativa al limite massimo di dieci anni è stata dichiarata costituzionalmente illegittima; nella rinnovazione della valutazione deve essere considerata l'intera anzianità professionale.
art. 6, comma 5, d.lgs. 116/2017
la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario ... redige la graduatoria degli aspiranti ... e formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio
La graduatoria prevista dalla disposizione è finalizzata all'ammissione al tirocinio e non costituisce l'atto terminale della procedura di nomina.
art. 7, comma 6, d.lgs. 116/2017
formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico
Il conferimento dell'incarico segue il tirocinio e la valutazione dell'idoneità, sicché l'ammissione al tirocinio è un atto prodromico.
art. 7, comma 7, d.lgs. 116/2017
La disposizione è richiamata nel motivo aggiunto in relazione alla fase conclusiva della procedura e alle nomine.
art. 136 Cost.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale determina la cessazione dell'efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, con effetti sostanzialmente retroattivi sui rapporti non esauriti.
art. 30 l. 87/1953
La norma incostituzionale cessa di operare dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale; l'effetto riguarda anche i rapporti pendenti, salvo quelli definitivamente esauriti.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa avvertenza alle parti.
Massime di principio
- La graduatoria formata per l'ammissione al tirocinio non è l'atto terminale della procedura di conferimento dell'incarico quando la disciplina prevede ulteriori fasi di tirocinio, valutazione dell'idoneità e proposta della graduatoria finale; la lesione direttamente impugnabile può quindi concretizzarsi con il successivo atto di nomina.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale elimina retroattivamente la norma incostituzionale e ne impedisce l'applicazione anche ai rapporti pendenti, salvo che siano definitivamente esauriti per giudicato, inoppugnabilità dell'atto, decadenza, prescrizione o altro evento di consolidamento previsto dall'ordinamento.
- Le posizioni dei destinatari di un provvedimento amministrativo non sono rapporti esauriti quando il provvedimento è stato tempestivamente impugnato; in tal caso la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata può incidere sul giudizio e imporre la riedizione del potere.
- Quando una sentenza della Corte costituzionale rimuove un limite normativo relativo alla valutazione di un titolo di preferenza in una procedura selettiva ancora sub iudice, l'amministrazione deve rinnovare la valutazione dei candidati applicando la disciplina risultante dalla declaratoria, senza il limite dichiarato incostituzionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1125/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1126/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1127/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1128/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1117/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1118/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →