Cassazione Penale, Sentenza n. 30206/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere e della conferma disposta dal Tribunale in sede di riesame per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (camorra), tentativo di illecita concorrenza con violenza o minaccia aggravata dal metodo mafioso (capo 19) e favoreggiamento personale aggravato (capo 51). Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen., art. 416-bis cod. pen., art. 629 cod. pen., art. 513-bis cod. pen.) e vizio di motivazione quanto alla sussistenza di gravi indizi: in particolare si contestava l'idoneità delle intercettazioni e di altre risultanze a provare l'imposizione delle slot machine tramite l'intervento di Buonocore Giuseppe e il ruolo del ricorrente; si lamentava che non fossero state adeguatamente valutate le doglianze difensive relative al capo 27 (presunta estorsione), che il Tribunale avrebbe travisato la prova asserendo una denuncia inesistente a carico del ricorrente (Acanfora) e che mancasse prova della minaccia nel reato di illecita concorrenza poiché la vittima avrebbe collegato il ricorrente al Buonocore solo dopo la lettura delle intercettazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che si trattasse di una richiesta generica di rivalutazione della capacità dimostrativa degli indizi senza indicare alcuna illogicità manifesta e decisiva nella motivazione del Tribunale. La Corte ha richiamato il principio per cui in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione di merito delle prove salvo che non sia provato un travisamento decisivo e incontestabile; ha ritenuto che il ricorrente non avesse censurato specificamente le intercettazioni indicate dal Tribunale né avesse contestato parti essenziali del provvedimento. La Corte ha inoltre ritenuto sufficienti le emergenze (intercettazioni, dichiarazioni della vittima, conferme di altri testi) a sostenere i gravi indizi ed ha respinto le censure difensive. Per tali ragioni ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, e ha disposto l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; la decisione non ha determinato la rimessione in libertà del ricorrente.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte lo utilizza nel contesto del principio di autosufficienza e dell'onere di allegazione per dimostrare il presunto travisamento delle prove, affermando che le doglianze devono essere specifiche e autosufficienti
art. 416-bis cod. pen.
Norma relativa all'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che le risultanze (intercettazioni, dichiarazioni e riscontri) fossero compatibili con la qualificazione di partecipazione alla camorra e con i gravi indizi richiesti per la misura cautelare
art. 629 cod. pen.
Norma sull'estorsione; la Corte ha giudicato che, alla luce delle intercettazioni e delle dichiarazioni, vi fossero elementi idonei a sostenere la sussistenza di gravi indizi anche per i reati connessi alle imposizioni oggetto delle indagini
art. 513-bis cod. pen.
Norma relativa all'illecita concorrenza mediante violenza o minaccia (con aggravante mafiosa); la Corte ha ritenuto che la prova della natura intimidatoria e del metodo mafioso potesse essere desunta dal complesso delle emergenze, non richiedendo la dimostrazione di minacce esplicite ove vi sia un chiaro riferimento alla copertura mafiosa
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norma di esecuzione connessa alle misure cautelari; la Corte ha disposto l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi del comma 1-ter, e ha applicato le conseguenze procedurali previste dalla norma
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una nuova valutazione di merito delle prove: per impugnare con successo una misura cautelare occorre dimostrare una illogicità manifesta e decisiva nella motivazione o un travisamento incontestabile delle fonti di prova
- Le doglianze devono essere specifiche e autosufficienti (principio di autosufficienza): allegazioni generiche di insufficienza probatoria sono inammissibili
- Le intercettazioni possono essere criticate in sede di legittimità solo se si dimostra che il giudice di merito ne ha indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e che tale difformità sia decisiva
- Per reati connessi ad attività mafiose, la prova della 'copertura' o del metodo mafioso può essere desunta dal complesso di intercettazioni, dichiarazioni e riscontri, anche in assenza di minacce esplicite, quando emerga chiaramente il condizionamento del mercato
- Chi impugna misure cautelari deve confrontarsi con interi segmenti del provvedimento impugnato e contestare puntualmente le ragioni logiche poste a fondamento della misura, non limitandosi a ricostruzioni alternative senza censure critiche rilevanti
- Le impugnazioni infondate o manifestamente generiche possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle Ammende) e non determinano automaticamente la revoca della misura cautelare
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