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Sentenza

Sentenza n. 655/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catania n. 3708/2024, Sez. Lavoro e Previdenza, depositata e resa pubblica, nell’ambito del procedimento R.G. 4133/2024, in data 8 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202502683

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva accertato il diritto all'accredito della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania n. 3708/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all'accredito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per l'anno scolastico 2021/2022, per il valore nominale complessivo di 500 euro, oltre accessori. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 luglio 2025, mentre il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 12 dicembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. La ricorrente ha dedotto il persistente inadempimento ministeriale e ha chiesto anche l'applicazione della penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha rilevato che la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato, che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e che il Ministero non aveva adempiuto agli obblighi derivanti dalla pronuncia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni per provvedere in via sostitutiva e senza compenso, ritenendo applicabile per analogia la regola sull'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, poiché l'attivazione della carta elettronica implica un procedimento complesso coinvolgente più soggetti e il ritardo ministeriale è stato ritenuto riconducibile anche all'eccezionale mole del contenzioso concernente la carta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 300 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione della pronuncia e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, termine ritenuto decorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 14 d.l. 669/1996.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Richiamato quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    Indicato nella sentenza posta in esecuzione quale base per gli accessori riconosciuti sull'importo dovuto.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, quando il commissario sia un dirigente dello stesso Ministero e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione e accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine assegnato e prevedere, per l'ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una condanna pecuniaria può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione inadempiente e può svolgere l'incarico senza compenso ulteriore quando l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche al di fuori dell'ambito originario della legge Pinto.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza quando l'esecuzione richieda un procedimento complesso con il coinvolgimento di più soggetti e il ritardo dell'amministrazione risulti giustificabile, anche in relazione all'eccezionale mole del contenzioso concernente il medesimo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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