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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13828/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 05/12/2022 che, in relazione all'ordinanza del GIP del 07/11/2022 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per reati di cui al d.P.R. 309/1990 (art. 74, commi 1-3; art. 80, comma 1, lett. b) e art. 416-bis c.p.), aveva escluso limitatamente alla posizione dell'indagato alcune aggravanti (art. 416-bis comma 1 c.p. e art. 80 comma 1 lett. b d.P.R. 309/1990) ma confermato la misura cautelare. Il ricorrente articolava tre motivi: 1) nullità/erronea applicazione della legge per avere il Tribunale rifiutato la declaratoria di inefficacia della seconda misura per decorrenza dei termini (meccanismo di retrodatazione ex art. 297 comma 3 c.p.p.), sostenendo che una precedente ordinanza custodiale del 23/09/2020 riguardava fatti anteriori tali da far decorrere i termini; 2) insufficienza delle esigenze cautelari e contraddittorietà della motivazione (art. 274 c.p.p.), evidenziando l'anacronismo dei fatti e la contraddizione tra la motivazione che evidenzia la vicinanza ad ambienti mafiosi e l'esclusione dell'aggravante 416-bis comma 1; 3) indebita scelta della custodia in carcere e mancata concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (artt. 275 e 275-bis c.p.p.), con dedotta manifesta illogicità della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che nel procedimento di riesame si possa dedurre l'inefficacia della misura per decorrenza dei termini salvo che non risulti che, in sede di primo provvedimento, i termini fossero già scaduti; ha osservato che la difesa non ha allegato né dimostrato la data di decorrenza dei termini né che i fatti oggetto del secondo provvedimento fossero desumibili dagli atti all'epoca del primo provvedimento. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la critica alle esigenze cautelari richiamando la presunzione relativa ex art. 275 comma 3 c.p.p. (sussistenza attualità e adeguatezza della custodia in carcere salvo prova contraria) e la motivazione del Tribunale in ordine alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione. Il terzo motivo è stato assorbito. In conseguenza: ricorso rigettato, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; disposizioni alla cancelleria per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 74

    Norma che disciplina le sanzioni per attività di traffico e spaccio di stupefacenti; costituisce il titolo di reato per cui è stata disposta la custodia cautelare.

  • d.P.R. 309/1990, art. 80 comma 1 lett. b)

    Prevede l'aggravante per attività illecite in materia di stupefacenti se commesse con modalità indicate; la Corte ha registrato l'esclusione parziale di tale aggravante ma ciò non ha eliminato la presunzione di pericolosità cautelare collegata al titolo di reato

  • Codice Penale, art. 416-bis

    Norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; l'ordinanza del riesame aveva escluso alcune aggravanti riconducibili al 416-bis comma 1 in relazione alla posizione del ricorrente, ma tale esclusione non ha annullato la valutazione complessiva delle esigenze cautelari.

  • Codice di procedura penale, art. 297 comma 3

    Regola la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare; la Corte ha precisato che la questione dell'inefficacia per decorrenza dei termini non si risolve in sede di riesame salvo che risulti che i termini fossero già scaduti al momento del primo provvedimento.

  • Codice di procedura penale, art. 306

    Indicata dalla Corte quale rimedio procedurale per chiedere la scarcerazione per decorrenza dei termini (istanza al GIP ex art. 306 c.p.p.), con successivo sindacato in appello ex art. 310 c.p.p. se rigettata.

  • Codice di procedura penale, art. 310

    Previsto per l'impugnazione in appello avverso i provvedimenti che decidono l'istanza ex art. 306; menzionato come percorso corretto per la tutela contro la mancata declaratoria di inefficacia per decorrenza dei termini.

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Regola i requisiti della custodia cautelare (necessità e proporzionalità); la Corte ha rilevato che per i reati richiamati opera una presunzione speciale che prevale rispetto alla generale disciplina di cui all'art. 274.

  • Codice di procedura penale, art. 275 comma 3

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per specifici reati; la Corte ha rilevato che tale presunzione è prevalente rispetto all'art. 274 e non è superata dal mero decorso del tempo senza elementi contrari.

  • Codice di procedura penale, art. 275-bis

    Disciplina le misure alternative e dispositivi di controllo (es. braccialetto elettronico); la questione relativa all'adeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto è stata considerata ma assorbita nel giudizio complessivo.

  • Codice di procedura penale, art. 335

    Richiamato nella motivazione giurisprudenziale per indicare che la mera iscrizione della notizia di reato in registri o l'autorizzazione a intercettazioni non sono di per sé idonee a dimostrare la desumibilità immediata degli elementi probatori.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b) ed e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio motivazionale); la Corte ha esaminato i vizi dedotti e li ha ritenuti infondati o non provati.

Massime di principio

  • In sede di riesame non è il luogo ordinario per dedurre l'inefficacia della misura per decorrenza dei termini: tale questione va promossa al GIP (art. 306 c.p.p.) e, in caso di rigetto, in appello (art. 310 c.p.p.), salvo che risulti in modo chiaro e provato che i termini fossero già scaduti al momento del primo provvedimento.
  • La retrodatazione della decorrenza dei termini rileva soltanto se, al momento del primo provvedimento custodiale, il quadro fattuale e probatorio fosse già tale da far decorrere i termini; la mera esistenza di una notizia di reato o di atti successivi non è sufficiente a dimostrare la desumibilità immediata dei fatti.
  • Per i reati indicati dall'art. 275 comma 3 c.p.p. opera una presunzione relativa di necessità ed adeguatezza della custodia in carcere che non è superata dal solo decorso del tempo: la difesa deve produrre elementi specifici e concreti per dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari.
  • La scelta tra custodia in carcere e misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto) richiede una motivazione puntuale: l'esistenza di strumenti di controllo non elimina automaticamente il rischio di reiterazione, ma la loro adeguatezza deve essere valutata e motivata caso per caso.
  • Sull'onere probatorio: la difesa deve allegare e documentare in modo specifico fatti e date (es. quando sarebbero scaduti i termini, quali atti permettevano di desumere i fatti) per vincere la presunzione a favore della custodia; affermazioni generiche risultano insufficienti.

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