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Sentenza

Sentenza n. 79/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: originaria liquidazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (ex dipendente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita, con inclusione nella base di calcolo dei sei aumenti periodici di stipendio previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, ciascuno pari al 2,50% dell'ultimo stipendio, per un incremento complessivo del 15%, nonché la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze e degli interessi. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987, sostenendo che il beneficio spetta anche al personale cessato dal servizio a domanda, purché abbia maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L'INPS ha eccepito la decadenza dal beneficio per mancato rispetto del termine del 30 giugno, la mancata corresponsione della contribuzione residua prevista per il collocamento a domanda, l'asserita limitazione del beneficio alle cessazioni per età, inabilità o decesso ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 e il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel corso del giudizio l'INPS ha prodotto un nuovo provvedimento di liquidazione del TFS comprensivo dei sei scatti; il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la riliquidazione intervenuta nelle more aveva integralmente e irretrattabilmente soddisfatto l'interesse azionato. Ai fini delle spese, il giudice ha tuttavia proceduto all'accertamento virtuale della fondatezza della pretesa originaria. Ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza, poiché il termine del 30 giugno non produce l'estinzione del diritto in assenza di un'espressa previsione normativa, ma è funzionale soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. Ha escluso che l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 modifichi il regime di spettanza dei sei scatti ai fini del TFS, riguardando la determinazione della base pensionabile e non l'indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita. Ha ritenuto inoltre applicabile l'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 anche alle cessazioni a domanda, in forza del richiamo contenuto nell'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, escludendo la reviviscenza della disciplina precedentemente limitativa. Ha respinto anche l'eccezione relativa alla legittimazione dell'INPS, affermando che l'ente previdenziale è l'unico soggetto obbligato alla corresponsione del TFS, sebbene l'amministrazione datrice di lavoro partecipi al procedimento di liquidazione. Il ricorso sarebbe stato pertanto accolto nel merito. L'INPS è stato condannato, quale soccombente virtuale, al pagamento di euro 1.000,00 oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    sei scatti (<ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio>) al personale che cessa dal servizio per età, inabilità permanente o decesso; attribuzione al personale che chieda il collocamento in quiescenza a condizione che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile

    La disposizione fonda il diritto all'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del TFS anche per il personale cessato a domanda, quando siano maturati i requisiti di età e servizio; il termine del 30 giugno non è decadenziale.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e rilevante per l'operatività del beneficio.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    I sei aumenti periodici sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile, all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda; sono altresì attribuiti al personale che cessa a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale

    La norma disciplina la base pensionabile e la relativa contribuzione, ma non modifica la spettanza dei sei scatti ai fini dell'indennità di buonuscita.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Il richiamo all'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 conferma l'applicabilità del beneficio alle forze di polizia e alle forze armate.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando l'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente l'interesse azionato.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato in relazione all'orientamento giurisprudenziale consolidato su fattispecie analoghe.

  • art. 12, comma 7, d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010

    La liquidazione del TFS in più tranches comporta che gli interessi sul maggior importo siano dovuti, per le rate già scadute, dalla scadenza originaria di ciascuna tranche.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un'attività integralmente satisfattiva e irretrattabile dell'interesse azionato, tale da eliminare ogni utilità residua della pronuncia di merito.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di svolgere un accertamento virtuale sulla fondatezza della pretesa originaria ai fini della regolazione delle spese, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di collocamento a riposo previsto dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 non determina la decadenza dal diritto ai sei scatti stipendiali in assenza di un'espressa previsione normativa; esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo.
  • I sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. n. 387/1987 devono essere computati nella base di calcolo del trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia cessato a domanda, quando siano maturati i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
  • L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile e alla contribuzione previdenziale, non esclude il computo dei sei scatti ai fini dell'indennità di buonuscita, che costituisce una prestazione di natura retributiva differita distinta dalla pensione.
  • Nei giudizi concernenti la corresponsione del trattamento di fine servizio, l'ente previdenziale competente alla liquidazione e al pagamento è il soggetto obbligato e legittimato passivamente, anche se l'amministrazione datrice di lavoro partecipa al procedimento prodromico.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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