Cassazione Penale, Ordinanza n. 28785/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti di due imputati per detenzione e cessione di sostanza stupefacente in concorso e in continuazione. I fatti, per come emergono dall'ordinanza, riguardavano il rinvenimento di un significativo quantitativo di droga, modalità di confezionamento, materiale per la pesatura e il taglio e un articolato sistema di videosorveglianza. Con il ricorso per cassazione il difensore di entrambi gli imputati deduceva nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per omessa, insufficiente o carente motivazione, sostenendo che la motivazione fosse generica e che le modalità del fatto avrebbero dovuto essere valorizzate nel senso della lieve entità del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, qualificandolo come censura apodittica e meramente assertiva, priva di una critica analitica della motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi dichiarato inammissibili i ricorsi e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
omessa, insufficiente o carente motivazione
Il vizio motivazionale dedotto deve tradursi in una censura specifica e analitica della decisione impugnata; non basta allegare genericamente una carenza di motivazione.
artt. 81 cpv., 110 c.p.
Il reato è stato contestato e giudicato in continuazione e in concorso di persone nel reato.
art. 73, commi 1, 4 e 6, D.P.R. 309/90
La sentenza riguarda un reato in materia di stupefacenti; la Corte richiama, nel vaglio di legittimità, elementi fattuali ritenuti incompatibili con la lieve entità.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
La sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. è esclusa solo se manca colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa non è stata ravvisata.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822
L'atto di impugnazione deve contenere la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e i congrui riferimenti alla motivazione impugnata, non potendo limitarsi a formule generiche o assertive.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione non può essere denunciato in termini generici: è necessaria una critica analitica e puntuale delle argomentazioni della sentenza impugnata.
- La mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti o del compendio probatorio non integra un motivo ammissibile in cassazione, se non si confronta specificamente con la motivazione della decisione.
- In materia di stupefacenti, la valutazione della lieve entità deve confrontarsi con elementi fattuali quali quantità, modalità di confezionamento, strumenti per la pesatura/taglio e sistemi di controllo o occultamento, che possono deporre in senso opposto.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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