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Ordinanza

Ordinanza n. 644/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. II ter, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento amministrativo incidente sull’attività economica della ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare attività economica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare in primo grado. Dal testo emerge che il provvedimento amministrativo impugnato è idoneo a produrre effetti estremamente pregiudizievoli sull’attività economica della ricorrente, costituente la sua principale fonte di reddito. L’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo, né svolge una valutazione espressa sul fumus boni iuris; fonda la decisione cautelare sulla rilevanza del periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e ha sospeso gli effetti del provvedimento amministrativo impugnato, ritenendo sussistenti rilevanti profili di periculum in mora in ragione degli effetti estremamente pregiudizievoli che l’atto avrebbe potuto produrre nelle more del giudizio di merito e del fatto che l’attività economica rappresentava la principale fonte di reddito della ricorrente. La sospensione è stata disposta al solo fine di mantenere integra la situazione controversa, senza pregiudicare ogni diversa valutazione del giudice di primo grado sulle questioni di rito e di merito. È stata inoltre disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese di entrambi i gradi del giudizio cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, esercitato contro l’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito contestualmente alla decisione cautelare.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la comprovata incidenza estremamente pregiudizievole del provvedimento impugnato sulla principale fonte di reddito del ricorrente integra un rilevante periculum in mora, idoneo a giustificare la sospensione degli effetti dell’atto nelle more del giudizio di merito.
  • La sospensione cautelare può essere disposta al solo fine di mantenere integra la situazione controversa, lasciando impregiudicate le successive valutazioni del giudice di primo grado sulle questioni di rito e di merito.
  • Quando accoglie l’appello cautelare e sospende gli effetti dell’atto, il giudice può disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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