Cassazione Penale, Ordinanza n. 30911/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava una decisione della Corte d'appello di Napoli che, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva rideterminato, in sede di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la pena nei confronti dell'imputato per un fatto di cessione/detenzione di sostanza stupefacente di lieve entità commesso a Napoli il 22 febbraio 2025, applicando anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 3.600 di multa in relazione all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Il ricorso per cassazione deduceva il difetto di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti riconosciute ex art. 62-bis c.p. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a contestare la misura della pena concordata nel patteggiamento in appello, ambito in cui il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta recepito dal giudice, non può essere unilateralmente modificato, salvo il caso di illegalità della pena, non ravvisato nella specie.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato il principio per cui, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., non è proponibile ricorso per cassazione contro la misura della pena concordata, salvo che la pena sia illegale; poiché nel caso concreto non è stata ravvisata illegalità della sanzione, la doglianza sulla mancata prevalenza delle attenuanti ex art. 62-bis c.p. non poteva essere esaminata. Conseguentemente, è stato posto a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
patteggiamento in appello
nel giudizio di appello definito con accordo tra le parti, la pena concordata e recepita dal giudice non è unilateralmente modificabile in cassazione, salvo illegalità della pena
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice richiamata quale titolo del reato di stupefacenti oggetto della decisione di merito
art. 62-bis c.p.
le circostanze attenuanti generiche erano state riconosciute, ma la censura mirava al giudizio di prevalenza sulla pena concordata
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare la misura della pena liberamente concordata tra le parti e recepita dal giudice, perché il relativo accordo processuale non è unilateralmente modificabile.
- L'unica doglianza ammissibile contro la pena concordata nel patteggiamento in appello è quella che denunci l'illegalità della pena; in assenza di tale profilo, il ricorso è inammissibile.
- La contestazione del mancato giudizio di prevalenza di circostanze attenuanti non è scrutinabile in cassazione quando investe la quantificazione di una pena definita con accordo processuale valido e non illegale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30844/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30845/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30846/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30848/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30850/2026 del 12/08/2026
- ordinanza_penale · 12 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 30851/2026 del 12/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →