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Ordinanza

Ordinanza n. 2526/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. V, che aveva respinto la domanda cautelare contro la sottoposizione a nuova visita medica presso la Commissione medica locale ai fini della conferma o revisione della patente di guida

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni appellate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania deducendo, secondo quanto emerge dal provvedimento, l’illegittimità o comunque l’erroneità della sottoposizione a una nuova visita medica presso la Commissione medica locale. Il gravame prospettava una diversa applicazione dell’art. 331, comma 2, e dell’art. 319, comma 4, d.P.R. 495/1992, sostenendo implicitamente che la disposizione invocata dall’amministrazione non fosse quella applicabile al caso concreto. È stato inoltre dedotto un pregiudizio derivante dalla misura amministrativa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato il diniego della tutela cautelare pronunciato dal TAR. In sede di delibazione prima facie, ha rilevato che l’appellante confonde la portata dei due disposti regolamentari: nel caso concreto, trattandosi di conferma o revisione della patente di guida, deve trovare applicazione l’art. 319, comma 4, d.P.R. 495/1992, anziché l’art. 331, comma 2. Il Collegio ha inoltre ritenuto che il contesto procedimentale del controllo presso la Commissione medica locale consentisse di comprendere il fondamento motivazionale della richiesta di una nuova visita medica ai fini della conferma del titolo abilitativo. Ha escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio prospettato era ipotetico e congetturale, dipendendo dall’eventuale esito negativo della visita di revisione. L’appellante è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, in solido in favore delle parti pubbliche appellate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.

  • art. 319, comma 4, d.P.R. 495/1992

    È ritenuto applicabile alle ipotesi di conferma o revisione della patente di guida e costituisce la base regolamentare della nuova visita medica nel caso concreto.

  • art. 331, comma 2, d.P.R. 495/1992

    La sua portata è distinta da quella dell’art. 319, comma 4, e non è ritenuta la disposizione applicabile alla fattispecie di conferma o revisione della patente.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di conferma o revisione della patente di guida, la disciplina applicabile deve essere individuata nella disposizione regolamentare specificamente riferita a tali fattispecie, distinta da quella concernente presupposti o procedimenti diversi.
  • Il contesto procedimentale del controllo presso la Commissione medica locale può rendere comprensibile il fondamento motivazionale della richiesta di una nuova visita medica ai fini della conferma del titolo abilitativo.
  • In sede cautelare, il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio prospettato dipende soltanto dall’eventuale esito negativo di una visita di revisione e, pertanto, ha carattere ipotetico e congetturale.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaTutela cautelareAppello
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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