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Sentenza

Sentenza n. 3521/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento della Delibera del Direttore Generale della ASST Melegnano e Martesana n. 133 del 19.02.2026 - pubblicata sul “portale” il successivo 24.02.2026 di approvazione dei verbali di gara relativi alle sedute del Seggio e della Commissione di gara; di aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario secondario e accessori occorrente alla ASST Melegnano e Martesana - CIGB6F4C3A91C, di ogni altro atto presupposto e conseguente.

Giustizia amministrativa202601300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario secondario e di trasporto di materiale biologico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, terza classificata, ha impugnato l'aggiudicazione alla prima classificata deducendo, con un unico motivo, eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento e illogicità nell'attribuzione dei punteggi tecnici. Ha contestato: il punteggio attribuito alla prima classificata per il sub criterio relativo all'assetto organizzativo e al processo di erogazione del servizio, sostenendo che mancasse la descrizione dell'assetto organizzativo; il diverso punteggio riconosciuto per le misure dirette a garantire i tempi di intervento, ritenendo non significativa la differenza tra la prenotazione entro le ore 17:00 e quella entro le ore 15:30 del giorno precedente; il punteggio relativo al possesso del certificato di guida sicura, sostenendo che il personale valutabile dovesse coincidere con quello già impiegato dalla ricorrente in forza della clausola sociale; il maggior punteggio attribuito all'aggiudicataria per le proposte migliorative, nonostante la ricorrente ritenesse la propria offerta più articolata. Sono stati inoltre contestati i punteggi attribuiti alla seconda classificata per le caratteristiche del software gestionale e del sistema di geolocalizzazione, assumendo che i sistemi offerti fossero identici a quelli della ricorrente. La ricorrente ha chiesto anche il subentro nel contratto. La domanda cautelare è stata abbandonata dopo la comunicazione della prosecuzione del servizio.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure e dichiarando assorbite le eccezioni in rito per irrilevanza ai fini della decisione. Ha ricordato che le valutazioni della commissione sull'offerta tecnica, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, errore di fatto o carenza istruttoria; il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della commissione né rinnovare il confronto tecnico tra le offerte. Quanto all'assetto organizzativo, il sub criterio comprendeva sia l'organizzazione sia il processo di erogazione: era quindi legittimo riconoscere un punteggio positivo all'offerta che, pur non descrivendo l'assetto organizzativo, presentava un processo di erogazione articolato e ben tracciato. Quanto ai tempi di prenotazione, la differenza tra le ore 17:00 e le ore 15:30 è stata ritenuta concretamente rilevante per l'organizzazione dei trasporti e per le dimissioni pomeridiane dei pazienti; inoltre, l'offerta della ricorrente non indicava misure specifiche per garantire il rispetto dei tempi. Quanto alla certificazione di guida sicura, il requisito non costituiva requisito di partecipazione, ma criterio di valutazione della qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato; il personale assorbito in forza della clausola sociale avrebbe potuto essere formato mediante i corsi annuali previsti dall'aggiudicataria. In ogni caso, l'eventuale eliminazione dei tre punti assegnati all'aggiudicataria non avrebbe procurato alla ricorrente alcuna utilità, considerato il divario di 7,65 punti. Le proposte migliorative sono state valutate entrambe positivamente, ma la commissione ha motivato il maggior punteggio dell'aggiudicataria valorizzando la squadra Jolly quale risorsa aggiuntiva per continuità e flessibilità del servizio. Le censure rivolte alla seconda classificata sono state ritenute comunque inammissibili per carenza di utilità, oltre che infondate: l'identità del software di base non dimostrava l'identità delle funzionalità, mentre i verbali evidenziavano differenze nella tracciabilità, nella geolocalizzazione e nel rilevamento remoto delle temperature. È stata respinta anche la domanda di subentro. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000,00 a favore della stazione appaltante e in euro 3.000,00 a favore della controinteressata, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 36/2023

    Disciplina della procedura aperta per l'affidamento del servizio e dei criteri di aggiudicazione richiamati dalla lex specialis.

  • art. 14 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura di affidamento.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura aperta.

  • art. 50 d.lgs. 36/2023

    La clausola sociale richiamata dalla ricorrente impone la considerazione del personale già impiegato, ma non impedisce all'aggiudicatario di formarlo e qualificarlo mediante corsi organizzati annualmente.

Massime di principio

  • Le valutazioni della commissione giudicatrice sull'offerta tecnica, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, errore di fatto o carenza istruttoria; il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento tecnico a quello della commissione.
  • Il mero dissenso dell'operatore economico sul punteggio attribuito o la preferenza per una soluzione tecnica ritenuta più articolata non dimostrano, di per sé, un vizio di legittimità della valutazione della commissione.
  • Quando un sub criterio considera distintamente più profili, come l'assetto organizzativo e il processo di erogazione del servizio, è legittimo attribuire un punteggio positivo valorizzando uno soltanto dei profili, purché la motivazione sia coerente con la lex specialis e non manifestamente illogica.
  • La clausola sociale non impedisce all'aggiudicatario di sottoporre il personale assorbito a percorsi formativi e di qualificazione previsti nell'offerta, quando il criterio di valutazione riguarda la qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato e non un requisito di partecipazione.
  • La contestazione dell'offerta di un concorrente collocato in posizione intermedia è priva di interesse quando, anche eliminando il punteggio contestato, il ricorrente non potrebbe conseguire l'aggiudicazione o altra utilità concreta.
  • L'identità del software o del sistema di base indicato da due concorrenti non dimostra l'identità delle funzionalità concretamente offerte; la differenziazione dei punteggi è legittima se la commissione evidenzia specifiche caratteristiche operative ulteriori.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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