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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 751/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di sequestro preventivo di €104.950 ritenuti provento di riciclaggio. Il ricorrente deduceva la "mancanza e manifesta illogicità della motivazione" (contestando il fumus commissi delicti e il periculum in mora), sostenendo che i soldi provenivano dalla vendita di un immobile in Albania e che il Tribunale si era limitato a ripetere le valutazioni del giudice per le indagini preliminari senza esaminare le argomentazioni difensive

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto fosse un vizio di motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.), materia non consentita ai sensi dell'art. 325 c.p.p. in materia di sequestro (ricorso in Cassazione ammesso solo per violazione di legge). Non sussisteva una totale mancanza di motivazione integrare l'art.125 c.p.p. e l'art.606 lett. c). La sentenza di merito era sufficientemente motivata richiamando elementi indiziari (quantità e occultamento del contante, discrepanza con i redditi, dichiarazioni inizialmente false, cautele nell'occultamento delle chiavi/telecomando, precedente condanna). Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)

    La somma sequestrata è stata ritenuta possibile provento di riciclaggio; il tribunale ha valutato indizi concreti che ne indicano la provenienza illecita

  • art. 240-bis cod. pen. (confisca per sproporzione)

    Il sequestro è stato disposto in vista di una successiva confisca ex art. 240-bis, per rilevata sproporzione tra i redditi dichiarati e il denaro rinvenuto

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (previa condanna per reati di stupefacenti)

    La precedente condanna del ricorrente è stata considerata elemento circostanziale rafforzativo dell'indizio di illegalità della provenienza del denaro

  • art. 325 cod. proc. pen. (ricorso per cassazione in materia di sequestro)

    La Corte ha applicato il principio che, nei procedimenti di sequestro, il ricorso per Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, limitando così il sindacato sulle motivazioni di merito

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (mezzi di impugnazione: vizio di motivazione)

    Il ricorrente aveva invocato un vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto tale motivo inammissibile perché costituisce valutazione di merito non ricomprensibile nell'ambito dell'art.325 c.p.p.

  • art. 606, lett. c) e art. 125 cod. proc. pen. (mancanza assoluta di motivazione)

    La Corte ha verificato che non si configurava una totale mancanza di motivazione (che avrebbe reso ammissibile il ricorso per violazione dell'art.125), posto che il tribunale aveva esplicitato circostanze anomale e indizi rilevanti

  • Giurisprudenza citata: Cass. Sez. 2, Sent. n. 5616 del 15/01/2021

    Richiamata per affermare che il possesso di rilevante somma di denaro, occultata e non giustificata plausibilmente, può integrare l'indizio di provenienza illecita (fattispecie analoga con oltre €100.000 occultati nel veicolo)

Massime di principio

  • Nei procedimenti di sequestro preventivo la Corte di Cassazione ammette il ricorso solo per violazione di legge (art. 325 c.p.p.); i vizi di motivazione e le valutazioni di merito sono in genere inammissibili
  • Per poter impugnare efficacemente un sequestro sui profili probatori è necessario dimostrare una violazione normativa o l'assenza assoluta di motivazione, non semplicemente contestare la valutazione degli indizi
  • Il rinvenimento di ingenti somme di denaro occultate (pacchi sigillati, intercapedini, nascosti nel veicolo) e l'assenza di spiegazioni documentali plausibili costituiscono indizi forti della possibile provenienza illecita e legittimano il sequestro/prepalesa di confisca
  • Fattori aggravanti per l'apprezzamento indiziario includono la sproporzione tra redditi dichiarati e disponibilità liquide, dichiarazioni inizialmente false e precedenti penali rilevanti
  • La difesa, in casi similari, dovrebbe produrre da subito documentazione probante (atti di compravendita, trasferimenti bancari, attestazioni notarili, prove di terzi acquirenti o ricevute) per dimostrare la lecita provenienza del denaro e contrastare il fumus commissi delicti
  • Quando si intende impugnare l'atto di sequestro in Cassazione, è strategico formulare censure su profili di diritto (violazione di norme processuali o di legge) oppure dimostrare la totale carenza di motivazione, piuttosto che limitarsi a contestare la valutazione degli elementi probatori

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