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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02697/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento ex L. n. 89/2001 (equa riparazione) promosso per l'irragionevole durata di un giudizio amministrativo presupposto. In primo grado la corte d'appello aveva liquidato l'indennizzo e regolato le spese. La ricorrente ha poi censurato il decreto del giudice di rinvio per due profili: primo, la compensazione integrale delle spese delle prime due fasi del processo (giudizio di merito originario e giudizio di legittimità concluso con precedente ordinanza), sostenendo che, essendo risultata complessivamente vittoriosa, tale compensazione fosse preclusa e che, in assenza di impugnazione sul capo spese, operasse il giudicato; secondo, la liquidazione delle spese del rinvio senza riconoscere il compenso per la fase istruttoria, ritenendo che tale fase dovesse considerarsi svolta quantomeno per l'esame degli atti e documenti depositati dalla controparte costituita, come previsto dal d.m. n. 55/2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che il giudice dell'impugnazione può rideterminare d'ufficio le spese solo se riforma la decisione di merito; in caso di conferma, il capo sulle spese è modificabile solo se specificamente impugnato. Inoltre, l'accoglimento parziale del gravame non travolge, per effetto espansivo interno, la condanna alle spese di primo grado se non vi è impugnazione sul punto. Quanto al giudizio di rinvio, la Corte ha precisato che la fase istruttoria va riconosciuta anche quando la controparte si costituisce e il difensore esamina scritti e documenti. Per tali ragioni ha cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito, condannando il Ministero al pagamento delle spese dei vari gradi e fasi di giudizio, oltre a quelle del presente giudizio. Il ricorso è dunque stato accolto integralmente.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89

    disciplina l'equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo; la lite trae origine dalla domanda proposta ex legge Pinto.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008

    "la domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo ... non è stata presentata l'istanza di prelievo ... né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione"

    la Corte richiama la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, che aveva inciso sulla proponibilità della domanda di equa riparazione nei giudizi amministrativi senza istanza di prelievo.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    è il parametro costituzionale in relazione al quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma interna per contrasto con la CEDU.

  • artt. 6 e 46 CEDU

    sono richiamati come parametri convenzionali violati dalla disciplina dichiarata incostituzionale.

  • art. 91 c.p.c.

    regola la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza; la Corte lo applica per affermare la spettanza delle spese alla parte vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione delle spese solo nei limiti previsti dall'ordinamento; la Corte esclude che, nel caso concreto, fosse legittima la compensazione integrale delle prime due fasi.

  • art. 2233 c.c.

    è richiamato dalla ricorrente in tema di liquidazione del compenso professionale, in collegamento con i parametri del d.m. n. 55/2014.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    il suo effetto espansivo interno opera solo rispetto ai capi dipendenti da quelli riformati o cassati; non travolge la statuizione sulle spese se non impugnata e non logicamente dipendente dalla riforma.

  • d.m. n. 55/2014

    i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi devono tener conto delle fasi effettivamente svolte; la fase istruttoria va considerata svolta anche quando vi sia esame di scritti e documenti della controparte.

  • art. 4, comma 5, d.m. n. 55/2014

    la fase istruttoria del processo comprende anche l'esame degli scritti e dei documenti delle altre parti; quindi non può essere esclusa solo perché non vi siano attività istruttorie in senso stretto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, il giudice può rideterminare d'ufficio le spese processuali solo quando riformi, in tutto o in parte, la decisione impugnata; se la decisione è confermata, il capo sulle spese può essere modificato soltanto se specificamente censurato.
  • L'accoglimento parziale dell'impugnazione proposta dalla parte che, nel complesso, resta vittoriosa non comporta automaticamente la caducazione della precedente condanna alle spese se quel capo non è stato impugnato; il giudicato interno impedisce la sua modifica oltre i limiti dell'effetto espansivo dipendente.
  • Nella liquidazione dei compensi professionali, la fase istruttoria va riconosciuta anche quando la controparte si costituisca e il difensore debba esaminare scritti e documenti prodotti da essa, poiché tale attività rientra nella nozione regolamentare di fase istruttoria.
  • Quando il giudice di legittimità accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito anche sulla regolazione delle spese dei precedenti gradi e fasi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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