Cassazione Penale, Sentenza n. 24022/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto della liberazione anticipata per il semestre 30/04/2019-29/10/2019. Il ricorrente deduceva vizio di violazione di legge e difetto di motivazione sostenendo che il Tribunale si era concentrato su un singolo episodio disciplinare (rifiuto di trasferirsi di camera e rifiuto di presentarsi davanti al Consiglio di disciplina) che aveva portato a sanzione di esclusione dalle attività comuni per 15 giorni, senza considerare il comportamento complessivo nel lungo periodo di carcerazione, la partecipazione ad attività trattamentali e la remissione del debito.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia adeguatamente motivato la valutazione dell'infrazione disciplinare occorsa nel semestre di riferimento, qualificandola come di apprezzabile gravità e indice di mancata partecipazione al percorso rieducativo. È stato richiamato il principio per cui i rapporti disciplinari vanno valutati concretamente (aspetti fattuali e psicologici) e comparati con eventuali elementi positivi; tuttavia, una infrazione di consistente gravità, compiutamente accertata, può legittimare il diniego della liberazione anticipata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Rv. 277497
"ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera risocializzante, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno a far emergere una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto"
I rapporti disciplinari vanno valutati concretamente e bilanciati con gli elementi positivi del periodo semestrale; una singola infrazione non annulla automaticamente comportamenti positivi, salvo che la gravità accertata giustifichi diverso esito.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Rv. 271595
Richiama l'orientamento consolidato sulla valutazione complessiva delle condotte disciplinari nel giudizio per la liberazione anticipata.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Rv. 250311
Ulteriore conferma del principio secondo cui le infrazioni disciplinari devono essere valutate nei loro aspetti oggettivi e soggettivi ai fini del giudizio sulla rieducazione.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 28536 del 15/09/2020, Rv. 279745
"ai fini della concessione della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall'istituto di pena, perché essa da sola non costituisce una sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione, la quale va, invece, desunta da fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati"
La mera osservanza formale delle regole non basta; è necessario che emergano fatti concreti che testimonino un reale processo di rieducazione e cambiamento personale.
Giurisprudenza - Sez. 1, n. 758 del 22/10/2013 (dep. 2014), Rv. 258396
Sostiene il principio secondo cui l'accertamento della partecipazione al percorso rieducativo richiede elementi positivi concreti e non solo adesione formale.
Massime di principio
- I rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza: aspetti fattuali e psicologici vanno considerati per capire se rivelano resistenza al processo di rieducazione.
- La valutazione per la liberazione anticipata è complessiva: eventuali infrazioni disciplinari vanno comparate con ogni elemento positivo emerso nel periodo semestrale; una singola infrazione non è automaticamente decisiva se contraddetta da condotte positive continuative.
- Una infrazione disciplinare di consistente gravità, compiutamente accertata, può legittimare il diniego della liberazione anticipata anche in presenza di altri comportamenti positivi.
- La mera osservanza formale delle regole non è sufficiente a dimostrare la rieducazione: è necessario produrre fatti concreti che evidenzino un cambiamento personale verso modelli di vita socialmente adeguati.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe documentare in modo preciso e continuativo la partecipazione ad attività trattamentali, il comportamento nel semestre di riferimento e ogni elemento di riparazione o remissione del debito disciplinare, e contestualmente allegare elementi che mitigano la gravità dell'infrazione impugnata.
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