Sentenza n. 125/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza n. 25 del 7 febbraio 2024 emessa dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, nelle cause riunite iscritte al R.L.P.A. nn. 408/23 543/2023, 544/2023,561/2023, 564/2023, 618/2023, 650/2023, 667/2023, 701/2023 e 702/3023, notificata il 22 febbraio2024 passata in giudicato il 26 marzo 2024 con la quale è stato riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio economico denominato “Carta docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza n. 25/2024 del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, divenuta irrevabile per mancata impugnazione. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per complessivi euro 2.500, oltre interessi legali, secondo le modalità previste dalla disciplina della Carta docente, nonché alla rifusione delle spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza l'Amministrazione ha liquidato le spese legali, dando esecuzione solo parziale al giudicato, ma non ha provveduto al pagamento o all'attribuzione del capitale riconosciuto, nonostante l'intervenuta sollecitazione dell'Avvocatura. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il Ministero aveva eseguito soltanto la parte relativa alle spese legali, mentre era rimasta ineseguita la parte principale del giudicato concernente il riconoscimento del capitale di euro 2.500, oltre interessi legali, relativo alla Carta docente. Il Collegio ha pertanto nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, assegnandogli il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per provvedere all'esecuzione sostitutiva del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del beneficio economico della Carta docente riconosciuto alla docente dalla sentenza civile da eseguire.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
La disposizione individua, secondo quanto richiamato nel giudicato civile, le modalità di corresponsione del beneficio della Carta docente.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e costituisce, secondo la sentenza civile, la disciplina attuativa delle modalità di corresponsione del beneficio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione soltanto parziale del giudicato non esclude la possibilità di adottare ulteriori misure esecutive per la parte rimasta ineseguita.
- Quando l'Amministrazione non esegue spontaneamente la parte sostanziale del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'adempimento in via sostitutiva e assegnargli un termine perentorio o comunque determinato per provvedere.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o responsabile già appartenente alla struttura dell'Amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, quando tale scelta sia ritenuta idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato un compenso aggiuntivo per l'attività commissariale.
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