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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24305/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata decisione sulla sospensione condizionale della pena e sul beneficio della non menzione, e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania per un nuovo esame con specifica valutazione e motivazione su detti benefici.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna della Corte d'appello lamentando violazione di legge e omessa motivazione perché, con memoria difensiva del 28/11/2024, aveva espressamente richiesto la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario; la Corte territoriale non si era pronunciata né aveva motivato il mancato accoglimento di tali istanze.

Norme richiamate

  • Sentenza Sezioni Unite n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)

    Stabilisce che, quando l'imputato abbia espressamente richiesto in giudizio la sospensione condizionale della pena, il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare il mancato esercizio del potere-dovere di concessione del beneficio; la mancata motivazione è rimediabile in Cassazione se la richiesta era stata formulata in sede di merito.

  • art. 597 c.p.p.

    Richiamato come criterio procedurale che impone al giudice d'appello di valutare e motivare l'eventuale mancato esercizio del potere-dovere di applicazione del beneficio della sospensione condizionale quando ne ricorrano le condizioni.

Massime di principio

  • Per potersi dolere in Cassazione della mancata concessione della sospensione condizionale è necessario che l'imputato abbia formulato espressa richiesta del beneficio nel corso del giudizio di merito (anche con memoria scritta); in mancanza la censura non è ammissibile.
  • La Corte d'appello è obbligata a pronunciarsi e a motivare specificamente il rigetto della sospensione condizionale della pena quando sussistono gli elementi per valutarla; l'omessa motivazione può determinare annullamento parziale e rinvio.
  • La Cassazione, su tale omissione motivazionale, non procede a nuovo giudizio di merito sui fatti ma annulla e rinvia per consentire alla Corte territoriale di valutare e motivare correttamente la concessione o il diniego dei benefici.
  • In sede difensiva è importante formulare esplicite richieste relative a tutti i benefici strumenti/processi (es. sospensione condizionale, non menzione) e documentarle (memorie), per preservare la possibilità di impugnazione in caso di omissione motivazionale.
  • Il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello impone un nuovo esame che dovrà affrontare direttamente la questione dei benefici e motivare la decisione in conformità ai principi richiamati dalle Sezioni Unite.

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