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Sentenza

Sentenza n. 130/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 1798/2023, resa tra le parti, pubblicata il 30 maggio 2023;

Giustizia amministrativa202400065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. II, n. 1798/2023, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale subordinante il rilascio materiale della concessione edilizia in sanatoria alla demolizione di opere non sanate e al pagamento di una sanzione pecuniaria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza di primo grado e il provvedimento comunale deducendo erronea interpretazione e applicazione delle leggi n. 724/1994 e n. 326/2003, violazione di legge, eccesso di potere, illogicità manifesta e difetto di motivazione. Ha sostenuto che le tre leggi di condono edilizio dovessero essere considerate in rapporto di continuità e che la domanda di condono presentata ai sensi della legge n. 724/1994 potesse essere convertita o comunque esaminata secondo la disciplina del terzo condono previsto dalla legge n. 326/2003, in quanto le opere sarebbero state realizzate entro il 31 marzo 2003. Ha inoltre ritenuto corretta la fiscalizzazione dell’ampliamento di 12 mq ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 16/2016, chiedendo il ricalcolo delle somme dovute. La vicenda riguardava un manufatto di circa 50 mq, oggetto di domanda di condono ex legge n. 724/1994 presentata nel 1995, ulteriori opere oggetto di domanda ex legge n. 326/2003 e successive istanze di rideterminazione o conversione presentate nel 2016 e nel 2017.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui l’unicità strutturale dell’immobile o la continuità normativa tra le diverse leggi di condono consentissero di attrarre automaticamente le opere oggetto della domanda ex legge n. 724/1994 nella successiva disciplina ex legge n. 326/2003. I condoni edilizi hanno natura eccezionale e ciascuno è autonomo; il raccordo tra discipline diverse è ammissibile solo quando sia espressamente previsto dalla legge e richiede, nei casi consentiti, una specifica domanda dell’interessato entro termini perentori. L’istanza presentata nel 2016 per convertire la domanda del 1995 in domanda ai sensi della legge n. 326/2003 era tardiva e non poteva valere come tempestiva istanza relativa al terzo condono. È stata quindi ritenuta legittima la condizione apposta dal Comune al rilascio materiale della concessione in sanatoria, comprendente la demolizione delle opere non sanate e il pagamento della sanzione prevista per l’ampliamento. Non sono state liquidate spese processuali, poiché il Comune non si è costituito in appello.

Norme richiamate

  • art. 39 l. 724/1994

    eventuale rideterminazione della domanda entro termini perentori

    La disciplina del secondo condono non si applica automaticamente alle domande precedenti; la rideterminazione è possibile solo nei casi e nei termini espressamente previsti dalla legge.

  • art. 2, comma 38, l. 662/1996

    sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della l. n. 662/1996

    Il raccordo tra primo e secondo condono richiede una tempestiva istanza di rideterminazione entro il termine decadenziale previsto.

  • art. 32, comma 25, l. 326/2003

    Le disposizioni di cui ai capi IV e V della L. 28/2/1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dall’art. 39 L. 23 dicembre 1994 n. 724, si applicano alle opere abusive che risultano ultimate entro il 31 marzo 2003

    La disposizione disciplina il terzo condono, ma non consente di convertire automaticamente una precedente domanda ex legge n. 724/1994 né di sanare, tramite un’istanza tardiva, opere per le quali non sia stata presentata tempestiva domanda secondo la nuova disciplina.

  • art. 13 l.r. Sicilia n. 16/2016

    sanzione pari al doppio del costo di produzione di € 149.094,00

    Costituisce la base normativa della fiscalizzazione dell’abuso applicata dal Comune all’ampliamento indicato nel provvedimento.

  • artt. 36 e 45 d.P.R. 380/2001

    Sono richiamati dalla Corte costituzionale per distinguere il condono edilizio, temporaneo ed eccezionale, dal permesso di costruire in sanatoria, istituto generale e permanente sottoposto a presupposti diversi e più restrittivi.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

Massime di principio

  • I condoni edilizi sono istituti eccezionali e derogatori, soggetti a interpretazione restrittiva e a rigorosi presupposti sostanziali e formali; ogni condono conserva autonomia rispetto agli altri condoni succedutisi nel tempo.
  • Una domanda presentata per un determinato condono edilizio non può valere automaticamente come domanda relativa a un condono successivo, neppure quando le opere appartengano a un unico complesso strutturale; il raccordo tra discipline è possibile solo se espressamente previsto dalla legge.
  • La rideterminazione o conversione di una domanda di condono è ammissibile esclusivamente nei casi espressamente contemplati dalla normativa e mediante un’istanza presentata entro i termini perentori stabiliti dal legislatore.
  • L’unicità strutturale dell’immobile non consente di superare i termini perentori previsti per la presentazione delle domande di condono né di rendere tempestiva un’istanza successiva volta ad avvalersi di una disciplina sopravvenuta.
  • L’amministrazione può subordinare il rilascio materiale del titolo edilizio in sanatoria alla demolizione delle opere non comprese nella sanatoria e all’assolvimento delle sanzioni previste per gli abusi autonomamente non sanati.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàTermini del procedimentoEccesso di potere

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