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Parere

Parere n. 450/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. k10/538872 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202400074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento n. k10/538872 di diniego della concessione della cittadinanza italiana

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, cittadino indiano, aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il Ministero dell’interno aveva respinto l’istanza in ragione di denunce per falso ideologico in atto pubblico, lesioni personali e rissa. Con il ricorso straordinario il ricorrente ha dedotto, da un lato, l’inesistenza o il superamento delle vicende penali richiamate, allegando il certificato dei carichi pendenti negativo e il proscioglimento disposto dalla Corte d’appello; dall’altro, la mancata valutazione della propria integrazione nella comunità nazionale. È stata inoltre proposta istanza cautelare.

Il parere

La Sezione ha ritenuto il ricorso irricevibile per tardività. Il ricorrente aveva dichiarato di avere ricevuto il provvedimento impugnato il 16 giugno 2020, mentre il ricorso straordinario era stato notificato il 9 novembre 2020, oltre il termine di centoventi giorni previsto per la proposizione del rimedio. La Sezione ha precisato che al termine non si applica la sospensione feriale, richiamando anche il precedente Cons. Stato, Sez. I, 26 gennaio 2026, n. 187. La tardività ha impedito l’esame dei due motivi di merito e dell’istanza cautelare.

Osservazioni

Tardività del ricorso straordinario

Il ricorso è stato notificato il 9 novembre 2020, oltre il termine di centoventi giorni decorrente dalla conoscenza del diniego, avvenuta il 16 giugno 2020. La sospensione feriale dei termini non è applicabile al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Motivi relativi alle vicende penali e all’integrazione nella comunità nazionale

I motivi riguardanti le denunce penali, il proscioglimento e la mancata valutazione dell’integrazione nella comunità nazionale non sono stati esaminati nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato irricevibile.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La disposizione è indicata quale base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.

  • art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Il ricorso straordinario deve essere proposto entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto impugnato; nel caso esaminato il termine è stato ritenuto decorso senza applicazione della sospensione feriale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è irricevibile quando viene notificato oltre il termine di centoventi giorni decorrente dalla piena conoscenza dell’atto impugnato.
  • Nel termine per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non si applica la sospensione feriale dei termini.
  • L’accertata tardività del ricorso impedisce l’esame dei motivi di merito e dell’istanza cautelare proposta con il ricorso.

Diniego di concessione della cittadinanza italiana

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino della Repubblica dell’India contro il Ministero dell’interno, per l’annullamento del diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.

Premesse e vicenda amministrativa

L’interessato aveva presentato la domanda di cittadinanza il 26 maggio 2015. Il Ministero dell’interno aveva respinto l’istanza richiamando due denunce relative ai reati di falso ideologico in atto pubblico, lesioni personali e rissa.

Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo:

  • l’assenza di un procedimento penale relativo alla denuncia per falso, come risultante dal certificato dei carichi pendenti;
  • il proscioglimento disposto dalla Corte d’appello in relazione alle contestazioni di lesioni personali e rissa;
  • la mancata valutazione della propria integrazione nella comunità nazionale.

Al ricorso era stata associata un’istanza cautelare. Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto. La relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni.

Termine di proposizione del ricorso straordinario

La Sezione ha rilevato preliminarmente che il ricorso era irricevibile. Il ricorrente aveva dichiarato di avere ricevuto il provvedimento di diniego il 16 giugno 2020, mentre la notificazione del ricorso era avvenuta il 9 novembre 2020.

Poiché tra le due date era decorso il termine di centoventi giorni previsto per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il ricorso è stato considerato tardivo. La Sezione ha inoltre precisato che la sospensione feriale dei termini non si applica alla proposizione del ricorso straordinario, richiamando il precedente Cons. Stato, Sez. I, 26 gennaio 2026, n. 187.

Esito del parere

La tardività ha determinato la declaratoria di irricevibilità del ricorso. Di conseguenza, la Sezione non ha esaminato nel merito né le censure relative alle vicende penali né quella riguardante la mancata valutazione dell’integrazione nella comunità nazionale. Anche l’istanza cautelare non è stata esaminata.

La Sezione ha quindi espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato irricevibile.

Oscuramento dei dati personali

In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679, la Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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