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Sentenza

Sentenza n. 32/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento della nota prot. n. 40613 del 15.11.2023 del Comune di Corciano, quale diniego alla presa in carico del tratto di viabilità denominata Via Armellini, che si sviluppa dall’incrocio di Via Saffi fino all’incrocio con Via della Carboneria, in località Solomeo, nel Comune di Corciano, facente parte delle aree individuate con D.C.C. n. 42 del 27.05.1977, quali Zone residenziali “C” ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 53 del 2.9.1974 (vigente ratione temporis), sia per vizi propri sia per vizi derivati, nonché di ogni altro atto presupposto, quale la nota municipale prot. n.22101 del 14.06.2023, e atto comunque connesso a quello impugnato, anche non conosciuto; e per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Corciano di prendere in carico detto tratto di strada, denominata Via Armellini, dall'incrocio di Via Saffi fino all'incrocio con Via della Carboneria, nonché Via Saffi, in località Solomeo;

Giustizia amministrativa202400017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale alla presa in carico di un tratto di Via Armellini e di Via Saffi, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la nota comunale del 15 novembre 2023, quale diniego alla presa in carico da parte del Comune di Corciano di un tratto di viabilità in località Solomeo, chiedendone l’annullamento per vizi propri e derivati e domandando la declaratoria dell’obbligo del Comune di prendere in carico le strade. Nel corso del giudizio, il 14 dicembre 2025, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato al Comune, chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune ha aderito all’esito estintivo, ma ha chiesto la condanna dei ricorrenti alle spese, richiamando eccezioni di difetto di giurisdizione, incompletezza del contraddittorio e l’infondatezza della pretesa.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio. Quanto alle spese, ha ritenuto applicabile l’art. 84, comma 2, c.p.a., considerata l’assenza di argomentazioni a sostegno della rinuncia e le difese del Comune relative al difetto di giurisdizione, all’incompletezza del contraddittorio e all’infondatezza della domanda. Le spese sono state compensate per metà; per l’altra metà i ricorrenti sono stati condannati, in solido secondo quanto indicato nel dispositivo, al pagamento di euro 1.000,00 in favore del Comune, oltre oneri e accessori di causa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 2, lettera c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    In caso di rinuncia, il giudice può regolare le spese tenendo conto delle circostanze del caso; nella fattispecie le ha compensate per metà e poste per metà a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando ritualmente acquisita al processo, conduce alla dichiarazione di estinzione del giudizio, senza necessità di una decisione nel merito della domanda impugnatoria.
  • Nella regolazione delle spese conseguente alla rinuncia, il giudice può discostarsi dalla compensazione integrale e porre le spese, anche solo parzialmente, a carico del rinunciante valutando le circostanze del processo e le difese svolte dalla parte resistente.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

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