Cassazione Penale, Sentenza n. 12169/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che li aveva ritenuti colpevoli del reato previsto dagli artt. 110 c.p. e 12-quinques d.l. n. 306/1992 (intestazione fittizia di veicoli per eludere confisca di prevenzione). Le censure principali erano: illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese da Testini nel procedimento di prevenzione (acquisite in appello ai sensi dell'art. 238 c.p.p.), mancanza di riscontri estrinseci e travisamento della situazione fattuale (luogo di rinvenimento dei veicoli e disponibilità degli stessi), insufficiente motivazione circa l'elemento oggettivo e soggettivo della condotta e, in relazione a Stojanovic, rilevanza della prescrizione.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondata la questione sull'inapplicabilità analogica dell'art. 238 c.p.p. alle dichiarazioni rese nel procedimento di prevenzione, con la conseguenza che i verbali assunti in quel procedimento non potevano essere utilizzati come prova decisiva nel processo penale ordinario. Poiché tali dichiarazioni costituivano l'elemento probatorio essenziale su cui si era basata la condanna in appello, venuta meno la prova decisiva, il Collegio ha constatato d'ufficio la prescrizione del reato (le fittizie intestazioni risalgono al 12/02/2011 e al 10/10/2014; con il massimo edittale allora vigente la prescrizione era già maturata). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
Richiamato come norma descrittiva della partecipazione di più soggetti al delitto; utilizzata per inquadrare la fattispecie contestata.
art. 12-quinques d.l. n. 306 del 1992 (intestazione fittizia di beni per eludere misure di prevenzione)
Fattispecie penalmente contestata; il suo massimo edittale è stato utilizzato per il calcolo del termine di prescrizione.
art. 238 c.p.p. (acquisizione di atti e documenti provenienti da altro procedimento)
La Corte ha ritenuto che l'art. 238 non può essere esteso analogicamente ai verbali di dichiarazione provenienti dal procedimento di prevenzione quando questi non rispondono alle forme e garanzie proprie dell'incidente probatorio o del dibattimento; pertanto l'acquisizione e l'utilizzo di tali verbali nel processo penale ordinario è illegittima salvo espressa previsione normativa o consenso.
art. 129 c.p.p. (rilevazione d'ufficio della prescrizione)
Invocato dal Collegio per rilevare d'ufficio la prescrizione del reato quando emergono elementi che la rendono manifesta.
art. 401 c.p.p. comma 5 (incidente probatorio)
Richiamato per distinguere le garanzie formali dell'incidente probatorio, cui l'art. 238 fa riferimento, dalle modalità del procedimento di prevenzione.
art. 7 comma 8 d.lgs. n. 159/2011 (disciplinante il procedimento di prevenzione)
Richiamato per sottolineare che il procedimento di prevenzione è regolato con modalità diverse e richiama forme del procedimento di esecuzione, rendendo non automatico il trattamento probatorio equiparabile al dibattimento.
art. 49 c.p. (concorso di persone nel reato)
Invocato in difesa per sostenere che anche il coimputato poteva essere destinatario della misura reale, con riflessi sulla valutazione della condotta di intestazione fittizia.
Cass. Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019 (Bonometti, Rv. 277814)
Precedente richiamato per il principio secondo cui l'effetto estensivo dell'impugnazione e la natura comune della censura possono rendere rilevante per entrambi i ricorsi una stessa questione di diritto.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese in un procedimento di prevenzione non sono automaticamente acquisibili e utilizzabili nel processo penale ordinario mediante richiamo all'art. 238 c.p.p.; occorre verificare che siano rispettate le garanzie proprie dell'incidente probatorio o del dibattimento.
- Se la condanna in appello si fonda in modo decisivo su prove provenienti da un procedimento diverso che risultino inammissibili, la decisione può essere annullata per carenza di prova e, se nel frattempo è intervenuta la prescrizione, senza rinvio.
- Nelle contestazioni di intestazione fittizia a fini di elusione di misure patrimoniali è essenziale dimostrare sia l'elemento oggettivo (effettiva trasferimento/uso formale del bene) sia l'elemento soggettivo (volontà consapevole di eludere la misura); la mera intestazione formale senza riscontri estrinseci è debole probatoriamente.
- La difesa deve contestare tempestivamente l'ammissibilità di verbali provenienti da procedimenti speciali (prevenzione, amministrativi ecc.) e chiedere l'esibizione di riscontri estrinseci o l'audizione in forme contraddittorie idonee a garantire la prova.
- Il calcolo della prescrizione deve partire dal momento di consumazione dell'atto (es. data di intestazione fittizia) e va verificata applicando correttamente il massimo edittale vigente all'epoca; la presenza o meno di cause di sospensione o interruzione è determinante.
- Quando vi sono contraddizioni sui fatti materiali (luogo rinvenimento veicoli, titolarità, disponibilità di chiavi ecc.), la mancata verifica di questi elementi può rendere la motivazione insufficiente e favorire l'annullamento in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12113/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12117/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12125/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12126/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12127/2023 del 23/03/2023
- Sentenza penale · 23 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 12128/2023 del 23/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →