Sentenza del 15/04/2016 n. 7497 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato, per l'anno d'imposta 1999, il reddito da lavoro autonomo dichiarato dal contribuente, applicando i parametri previsti dalla legge n. 549 del 1995, portandolo da Lire 42.492.000 a Lire 87.534.000. Il contribuente aveva impugnato l'avviso, ma il ricorso era stato proposto il 27 dicembre 2005, mentre l'atto risultava notificato il 29 ottobre 2004. Nel giudizio il contribuente aveva inoltre contestato la nullità della notificazione e la legittimità dell'accertamento parametrico.
La decisione
La Corte di cassazione ha confermato il rigetto del ricorso. La contestazione della nullità della notificazione era stata ritenuta nuova e tardiva, poiché non era stata proposta nell'atto introduttivo del giudizio. La memoria illustrativa prevista dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992 non consente di introdurre nuovi motivi, salvo i motivi aggiunti resi necessari da documenti prodotti dalla controparte e non conosciuti in precedenza, secondo le modalità dell'art. 24. Gli ulteriori motivi relativi alla nullità della notifica e alla legittimità dei parametri sono stati dichiarati inammissibili o irrilevanti, perché il ricorso originario era comunque tardivo e tale ragione era preliminare e assorbente. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge n. 549 del 1995, art. 3, commi 181-184
Parametri per la determinazione presuntiva dei redditi da lavoro autonomo
La sentenza non esamina nel merito la legittimità dell'accertamento fondato sui parametri, poiché il ricorso introduttivo è stato ritenuto tardivo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
Termine per la proposizione del ricorso
L'impugnazione dell'atto tributario deve essere proposta entro il termine previsto dalla legge decorrente dalla notificazione dell'atto. La tardività rende il ricorso inammissibile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, commi 2 e 4
Nuovi motivi possono essere introdotti solo secondo le forme previste per i motivi aggiunti e soltanto quando siano resi necessari da documenti non conosciuti prodotti dalla controparte.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32
La memoria illustrativa serve a precisare e sviluppare le difese già formulate, ma non consente normalmente di introdurre nuove eccezioni o nuovi motivi di impugnazione conosciuti fin dall'inizio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Divieto di domande ed eccezioni nuove in appello
In appello non possono essere introdotte nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio che non siano state tempestivamente dedotte nel primo grado.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
I motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza; censure estranee alla motivazione decisiva o formulate in modo non specifico sono inammissibili.
Art. 366-bis c.p.c.
Il motivo di ricorso che richiedeva un quesito di diritto doveva rispettare specifici requisiti di chiarezza e pertinenza; in mancanza, è stato dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario il rispetto del termine per impugnare l'atto è preliminare: se il ricorso è tardivo, il giudice può dichiararlo inammissibile senza esaminare la fondatezza dell'accertamento.
- Le eccezioni relative alla notificazione dell'atto devono essere formulate già nel ricorso introduttivo quando il contribuente ne conosce i presupposti; non possono essere introdotte per la prima volta in appello.
- La memoria illustrativa non può essere utilizzata per aggiungere autonomamente nuovi motivi o nuove eccezioni; i motivi aggiunti richiedono i presupposti e le formalità previste dalla legge.
- In appello non è generalmente possibile introdurre eccezioni nuove, salvo quelle rilevabili d'ufficio o consentite dalla disciplina processuale.
- Quando la decisione si fonda su una ragione preliminare e assorbente, come la tardività del ricorso, le contestazioni di merito sull'accertamento possono non essere esaminate.
- Per ricorrere in cassazione è necessario contestare precisamente la motivazione effettiva della sentenza e formulare motivi specifici, pertinenti e coerenti con la ratio decidendi.
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